Cassation appeal dismissed due to withdrawal; contract dispute over railway access condition resolved by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal, which was accepted by the respondent. The underlying dispute involved a preliminary sales contract where the buyer failed to secure a new agreement with the railway operator for access rights. The lower courts confirmed the contract's resolution due to this unmet condition, leading to the buyer's obligation to return the deposit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379 c.p.c.; Art. 2932 c.c.: A cassation appeal is extinguished upon the withdrawal of the appellant, provided the withdrawal is formally accepted by the respondent, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20895-2019 proposto da: TRUCK ON RAIL S.R.L., già CARLO CAVALLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO n. 9, nello studio dell’avv. ALBERTO MARIA PAPADIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. ROBERTO LODI -ricorrente - contro INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA n. 7, nello studio dell’avv. PASQUALE IANNUCCILLI che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 6/2019 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/01/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 24/7/2010 Carlo Cavalli S.p.a. (oggi Truck On Rail S.r.l.) evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Modena la società Interporto Sud Europa S.p.a., invocando l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti in data 29.1.2009, con il quale la convenuta si era impegnata ad acquistare la proprietà di un complesso immobiliare composto da edifici a diversa destinazione d’uso.
Si costituiva la società convenuta, dichiarando di non opporsi all’emissione della sentenza costitutiva, a condizione che fosse rispettato quanto previsto dall’art. 15 del contratto preliminare, ovverosia che fosse assicurato il subentro dell’acquirente nel rapporto con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., avente ad oggetto la gestione del collegamento ferroviario tra l’immobile oggetto di causa e la stazione di Castelguelfo. In subordine, la convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi la risoluzione del contratto per mancato avveramento della predetta condizione e condannarsi l’attrice alla restituzione dell’acconto percepito sul corrispettivo pattuito per la progettata compravendita.
Con sentenza n. 1619/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale e condannava la T.O.R. S.r.l. alla restituzione della somma di € 450.000 oltre interessi e spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 6/2019, la Corte di Appello di Bologna rigettava tanto l’appello principale di T.O.R. S.r.l. che quello incidentale di I.S.E. S.p.a., confermando la decisione di prime cure. In particolare, la Corte distrettuale condivideva la valutazione del primo giudice, secondo cui la condizione pattuita nel preliminare non si era verificata, in quanto non era stata stipulata alcuna nuova convenzione tra R.F.I.
S.p.a. ed il promissario acquirente I.S.E. S.p.a. per la gestione del tratto ferroviario di collegamento tra l’immobile e la stazione di Castelguelfo. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia T.O.R. S.r.l., affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso I.S.E. S.p.a. Con atto in data 11.6.2024 la società ricorrente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente con atto in data 13.6.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Per effetto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla parte controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
Nulla per le spese. PQM la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell