Court of Cassation rules that the Tribunal of Salerno has jurisdiction over lawyer's fees for consumer cases, overriding appellate court incompetence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Tribunal of Salerno competent to hear a claim for lawyer's fees, overturning the Appellate Court's declaration of incompetence. The Appellate Court had previously ruled that the lower courts were the last to decide the merits, citing a specific precedent regarding final judgments. However, the Cassation Court distinguished this case because the appeal was an incidental claim, meaning the Appellate Court was not the final adjudicator of the main dispute. Consequently, the case was remitted to the Tribunal of Salerno for a full trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 150/2011; When a lawyer claims fees from a consumer client, jurisdiction lies with the court of the consumer's domicile, which prevails over the court of last instance if the claim is incidental.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6139/2024 R.G. per regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte di appello di Salerno con ordinanzan. 545/2024, depositata l’8 marzo 2024, nel giudizio tra: AVV.TUFANO Sabato , quale procuratore di s e stesso, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente- contro GIORDANO Giovanni, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 11 luglio 1979 residente a Pontecagnano Faiano (SA), Via Largo Trasimeno, 9 ; -intimato- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso. esaminate le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Alberto Cardino, il quale chiede affermarsi la competenza del Tribunale di Salerno. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso ex art. 702 cod. proc. civ. e art. 14 d.lgs. n. 150del 2011 l’avv. Sabato Tufano chiedeva al Tribunale di Salerno di ottenere la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta a favore di Giovanni Giordano nel giudizio di separazione intentato dinanzi al Tribunale di Nocera, nei procedimenti per reclamo incardinati dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore e per assistenza stragiudiziale.Precisava che aveva contattato il cliente per il pagamento delle sue competenze e,a seguito del rifiuto di adempiere, si vedeva costretto ad adire l’autorità giudiziaria e concludeva chiedendo che fossero liquidati i suoi compensi pari aeuro 43.269,90. 2.
–Il Tribunale di Salerno, con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 29 marzo 2023 , dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente rispettivamente la Corte di Appello di Salerno ed il Giudice di Pace di Salerno, assegnava alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento per riassumere i giudizi davanti ai predetti organi giudiziari e compensava le spese di lite; L’avv. Tufano riassumeva il giudizio davanti la Corte di appello di Salerno chiedendo che fosse accolta la sua domanda e per l’effetto accertare e dichiarare che Giovanni Giordano , per le ragioni e le causali di cui al ricorso iscritto al R.G. n. 264/2022 Tribunale di Salerno ISez.
Civile, in relazione ai procedimenti per i quali vi era la competenza della Corte, era debitore dei suoi confronti di euro 37.000,00,oltre accessori e, per l’effetto condannare il resistente al pagamento di tale somma, con vittoria delle spese. Giovanni Giordano si costituiva eccependo in via preliminare che non vi era stato l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e chiedendo nel merito che fosse accertato che doveva al ricorrente solo una somma pari a euro 990,00. La Corte di appello di Salerno, con ordinanza n. 545/2024 dell’8 marzo 202, ha dichiarato la propria incompetenza in ordine al ricorso proposto dall’avv.
Tufano davanti al Tribunale di Salerno, rimettendo il fascicolo alla Corte di cassazione affinché provved esse all’individuazione dell’ufficio giudiziario competente. 3. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La procura generale della Corte di cassazione ha depositato una memoria exart. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – La controversia ha a oggetto la liquidazione degli onorari dell’avvocato nei confronti del cliente, ex art. 28, l. 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall’art. 34, comma 16, lett. a), d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29 marzo 2023 ha dichiarato la propria incompetenza, individuando quali giudici competenti a conoscere la controversia, a seconda dei crediti azionati, la Corte di appello di Salerno e il Giudice di Pace di Salerno, assegnando alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione dei giudizi innanzi ai giudici designati.
Il Tribunale ha aderi to all’orientamento di legittimità secondo il quale, in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass., Sez.
Un ., n. 4247 del 2020). Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la competenza spettasse alla Corte d’appello di Salerno, in ragione delle pronunce rese da tale giudice exart. 708 cod. proc. civ. su due reclami proposti dalle parti avverso l’ordinanza presidenziale emessa nell’ambito del giudizio di separazione giudiziale. Con ordinanza dell’8marzo 2024, la Corte d’appello di Salerno – davanti alla quale era stato riassunto il giudizio –ritenendo di essere a sua volta incompetente, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza dinanzi a questa Corte, ex art. 45 cod. proc. civ.
La Corte d’appello ha affermato la propria incompetenza in ragione del fatto che i provvedimenti citati non potevano qualificarsi provvedimenti definitori del giudizio (Cass., Sez. II, n. 27137 del 2007), ritenendo che i giudici che da ultimi aveva no conosciuto nel merito le controversie fossero il Tribunale di Nocera e il Giudice di Pace di Salerno. 2. – Il regolamento d ’ ufficio deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo stata la questione della competenza sollevata sin dalla prima udienza ed essendo stata concessa alle parti unicamente la facoltà di interloquire in proposito (Cass., Sez.
VI - 3, 29 ottobre 2019, n. 27731; Cass., Sez. I, 5 dicembre2003, n. 18680). Il convenuto Giovanni Giordano rivestiva la qualifica soggettiva di consumatore, essendo le cause originanti i crediti professionali estranee ad attività d’impresa. Nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza èdell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che ècriterio inderogabile e prevalente su ogni altro ( Cass., Sez.
II, 5 febbraio 2024, n. 3241 ) , incluso l’ulteriore foro speciale individuato ex art. 14 d.lgs. 150 del 2011 (Cass., Sez. II, 5 febbraio 2024, n. 3241; Sez. VI-2, 15 marzo 2022; n. 8406; Cass., Sez. VI-3, 12 marzo 2014, n. 5703). Non trovaapplicazione il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazionea Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2020, n. 4247) secondo cui “nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ai sensi della l. 794 del 1942 ex art. 28 come modificato dalla lett.
a) del comma 16 del d.lgs. n.150 del 20 11, art. 34 nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dal d.lgs. n. 150 del 2011, art.14 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”, poiché nel caso in esame laCorte di appello non è l’ultimo ufficio giudiziario di merito , considerando il carattere incidentale del reclamo propostoai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ.
L’intera causa va quindi rimessa al Tribunale di Salerno , territorialmente competente ai sensi dell’art. 33, secondo comma , lettera u), del d.lgs. n. 205del 2006, restando comunque precluso il frazionamento della domanda, in assenza di un concreto interesse alla sua trattazione in separati giudizi (Cass. 6 settembre 2023, n. 26003).Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. 23 luglio 2010, n. 281) l'applicazione dei principi del giusto processo comporta che,per assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in coerenza con l'art. 6 della CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutelaprocessuale per la medesima vicenda e comunque si deve dare una risposta, possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Salerno , ava