Cassation appeal dismissed due to parties' mutual withdrawal of proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following formal declarations by both parties withdrawing their litigation. The appellant, Librando Lorenza, and the appellee, Schito Mario, mutually agreed to abandon the case without interest in a ruling dated July 3, 2024. Consequently, the court applied the relevant statutory provisions to terminate the proceedings without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When parties mutually withdraw their appeal and counter-appeal under the Civil Procedure Code, the court must declare the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Riccardo Marzo e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -ricorrente - contro SCHITO MARIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. Massimo Fasano e con indicazione del relativo domicilio digitale all’indirizzo PEC: fasano.massimo@ordavvle.legalmail.it; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 400/2019 (pubblicata il 17 aprile 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; rilevato che il difensore della ricorrente Librando Lorenza ha – con dichiarazione del 3 maggio 2024 dalla stessa sottoscritta ed autenticata dal medesimo difensore avv.
Riccardo Marzo, regolarmente depositata in cancelleria - dato atto che “le parti si sono riappacificate ed intendono rinunciare agli atti del processo non avendo alcun interesse alla pronuncia R.G.N. 31053/2019 C.C. 3/07/2024 VENDITA sul ricorso”, in tal senso così rinunciando al proposto ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; constatato che il controricorrente ha – con dichiarazione del 17 maggio 2024 dallo stesso sottoscritta con autenticazione da parte del suo difensore avv. Massimo Fasano, anch’essa ritualmente depositata in cancelleria –aderito alla rinuncia della ricorrente; ritenuto, quindi, che – ricorrendo tutte le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c.
– può pervenirsi alla declaratoria di estinzione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 3 luglio 2024. La Presidente Rosa Maria Di Virgilio