Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court's rejection of unjust enrichment claim due to lack of assembly authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed the appeal filed by MT Milano Tecnoimpianti SRL against the Milan Court of Appeal's judgment. The appellant argued that the lower court failed to recognize legal evidence from formal interrogations and misapplied civil code provisions regarding contract validity and unjust enrichment. The court rejected these claims, holding that the appellate court correctly found no unjust enrichment because the works were never authorized by the condominium assembly and their execution by third parties did not create a legal debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1325, 1326, 1362, 2730, 2733, 2798 c.c.; The court established that the absence of assembly authorization for works precludes a finding of unjust enrichment, and formal interrogations do not constitute legal evidence against the party who made the statements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11956/2019 R.G. proposto da : MT MILANO TECNOIMPIANTI SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati MILAZZO MILA (MLZMLI69R48F205Y), MILAZZO CESARE (MLZCSR67R18F205A); -ricorrente- contro CONDOMINIO RC6, VIA PERINI N . 21 MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato FERRARI ELENA (FRRLNE71L41D205Q), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIAFERIO RUGGERO (DFRRGR71R08L781U), GUARDAMAGNA DAVIDE VIRGILIO FRANCESCO (GRDDDV67P02F205T); -controricorrente- nonchè contro MORANDI RENATO FELICE, GENERALI ITALIA SPA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4453/2018,depositata il 12/10/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/03/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società MT Milano Tecnoimpianti s.r.l. ha ottenuto un decreto dal Tribunale di Milano, che ha ingiunto al Condominio RC6 il pagamento di euro 10.164,12. Il Condominio ha proposto opposizione al decreto e ha chiesto di chiamare in causa Renato Felice Morandi, amministratore del Condominio. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10426/2016, ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto.
2. La società MT ha proposto appello, chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo, di respingere le domande proposte nei propri confronti da Morandi, di condannare il medesimo al risarcimento del danno ad essa causato per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto; in via subordinata, MT ha chiesto di accertare l’esecuzione delle prestazioni, condannando il Condominio al pagamento della somma ingiunta e Morandi al risarcimento del danno. Morandi ha impugnato in via incidentale la sentenza, chiedendo di accertare l’ingiusto arricchimento del Condominio e, comunque, di condannare il terzo chiamato Generali Italia s.p.a. a tenerlo indenne da quanto eventualmente fosse stato condannato a pagare in accoglimento delle domande dell’opposta e/o dell’opponente.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 4453/2018, ha rigettato l’appello principale e ha ritenuto che, “in difetto di autorizzazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale” e di prova dell’effettiva esecuzione dei lavori, non essendo risultato che i medesimi siano mai stati verificati e collaudati, non può configurarsi alcun indebito arricchimento del convenuto, così che doveva essere rigettata la relativa domanda come le ulteriori domande proposte nei confronti di Morandi.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione MT Milano Tecnoimpianti s.r.l. Resiste con controricorso il Condominio RC6 di Via Perini 21, Milano Gli intimati Renato Felice Morandi e Generali Italia s.p.a. non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. A. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.
1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1326 e 1362 c.c., in quanto dai documenti prodotti in causa (comunicazione di MT del 24 novembre 2008, offerta del 24 novembre 2008, relazione sulla situazione degli impianti del 3 febbraio 2009, preventivo c.d. offertissima del 23 marzo 2009) risulta la proposta del contratto, che non deve essere necessariamente contenuta in un unico documento come ha ritenuto la Corte d’appello, ma può risultare anche da una pluralità di documenti tutti concorrenti a definire il contenuto dell’accordo.
2) Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte d’appello concentrato la propria attenzione unicamente sul documento n. 5, per affermare come questo non costituisse valida proposta contrattuale, omettendo di esaminare anche i fatti e le vicende intercorse tra MT e il Condominio che hanno preceduto l’invio del documento offertissima di marzo. I motivi non possono essere accolti. La valutazione dei documenti proposti in causa spettava alla Corte d’appello quale giudice di merito; in ogni caso, indipendentemente dalla sussistenza di una valida proposta da parte della ricorrente, la Corte d’appello ha sottolineato come alla proposta dovesse fare seguito una delibera autorizzativa del Condominio, così che l’eventuale omessa considerazione da parte della Corte d’appello di fatti relativi alla formulazione della proposta non si pone come decisiva rispetto alla ratio decidendi.
B. Il terzo motivo contesta invalidità della sentenza ai sensi degli artt. 132 e 156 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d’appello da un lato affermato che i lavori non erano stati eseguiti e dall’altro lato che i lavori erano stati eseguiti da terzi. Il motivo non può essere accolto. A prescindere dal fatto che il vizio di motivazione oggi denunciabile di fronte a questa Corte è unicamente il difetto assoluto di motivazione e non la semplice contraddittorietà della stessa, va rilevato che non sussiste la contestata contraddittorietà tra le affermazioni della Corte, in quanto la Corte d’appello ha affermato che non risulta che i lavori “asseritamente compiuti” siano mai stati verificati e collaudati, enunciato che non è contraddittorio rispetto al compimento dei medesimi ad opera di terzi.
C. Il quarto motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., 2730, 2733, 2798 c.c.: la Corte d’appello ha violato le disposizioni richiamate in quanto non ha riconosciuto valore di prova legale alle dichiarazioni rilasciate da Morandi nell’interrogatorio formale svoltosi nell’udienza del 25 giugno 2014. Il motivo non può essere accolto. La ricorrente si limita a contestare alla Corte d’appello di non avere riconosciuto efficacia di prova legale alle dichiarazioni rese da Morandi nel corso dell’interrogatorio formale.
I fatti che risulterebbero provati da tali dichiarazioni sarebbero la circostanza delle anomalie in merito al funzionamento degli scalda salviette dei bagni, il fatto che Morandi aveva accettato la proposta anche in assenza di una preventiva delibera condominiale e quello del versamento di un acconto per tale lavoro. In realtà, non è che la Corte d’appello abbia considerato non raggiunta la prova di tali fatti, piuttosto – si pensi alla sottoscrizione della c.d. offertissima da parte di Morandi – ha valutato tali fatti unicamente in relazione alla posizione del Condominio e circa la posizione di Morandi (l’unico soggetto nei cui confronti le dichiarazioni contra se hanno efficacia di prova legale) si è limitata a respingere le domande proposte nei suoi confronti.
Il punto, pertanto, non è il mancato riconoscimento nei confronti di Morandi delle dichiarazioni a sé sfavorevoli da lui rese, ma l’accoglimento o meno della domanda di risarcimento del danno proposta contro di lui. Su ciò il motivo tace, appunto limitandosi a denunciare un’insussistente violazione degli articoli in tema di valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor