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Ordinanza — n. 18918/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to nullity of appellate judgment caused by different collegium composition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18918/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Carlo Zauli's appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment, ruling it null and void. The lower court had rejected Zauli's claim for joint liability against Livio Piolanti and Milena Bruschi regarding professional fees and non-pecuniary damages. The Court found the appellate decision invalid because the collegium that deliberated the judgment differed from the one before which the parties had previously stated their conclusions, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 352 c.p.c.; Art. 2700 c.c.: The collegium deliberating an appellate judgment must be identical to the one before which conclusions were stated; any difference renders the judgment null.

Parole chiave

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appellate nullity collegium composition procedural defect joint liability professional fees cassation appeal statement of conclusions indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 352 c.p.c.
Art. 2700 c.c.
Nella specie, risulta dal verbale di udienza, cui, come noto, deve attribuirsi la fede privilegiata dell'attopubblico, giusta il disposto dell'art. 2700 cod.
art. 309 cod. proc. civ
Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 309 cod. proc. civ., in correlazione con l’art.
artt. 189 cod. proc. civ
Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 189 cod. proc. civ., 6 e 13 della Convenzione di Roma e 47 della Carta di Nizza sulla necessità di un'assoluta terzietà del decidente, in relazione all'art.
art. 210 cod. proc. civ
Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 210 cod. proc. civ., letto in relazione all’art.
art. 116 cod. proc. civ
civ., letto in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 2729 cod. civ
Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in combinazione con l’art.
art. 115 cod. proc. civ
, per avere i giudici di merito trascurato gli elementi di cui al precedente motivo, così violando l’art. 115 cod. proc. civ.
art. 352 cod. proc. civ
art. 2700 cod. civ
Nella specie, risulta dal verbale di udienza, cui, come noto, deve attribuirsi la fede privilegiata dell'attopubblico, giusta il disposto dell'art. 2700 cod. civ., compresa la relativa intestazione, così da prevalere sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-2, 23/7/2020, n. 15660
Cass., Sez. 6-1, 11/3/2015, n. 4925
15660; in termini analoghi Cass., Sez. 6-1, 11/3/2015, n. 4925;
Cass., Sez. 2, 12/8/2009, n. 18268
Cass., Sez. 2, 12/8/2009, n. 18268).
Cass., Sez. L, 17/11/2021, n. 35057
civ., compresa la relativa intestazione, così da prevalere sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata (Cass., Sez. L, 17/11/2021, n. 35057; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11541
35057; Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11541; Cass., Sez.
Cass., Sez. L, 19/4/1999, n. 3889
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06771/2019R.G. proposto da ZAULI CARLO, difeso da sé medesimo e dagli avv.ti Cesare Menotto Zauli e Fabrizio Gizzi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio di quest’ultimo. –ricorrente – contro PIOLANTI LIVIO, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Fiorenza, con domicilio eletto presso lo studio Zunarelli e Associati in piazza SS. Apostoli, n. 66. -controricorrente- e contro BRUSCHI MILENA -intimata- Avverso la sentenza n. 352/2019, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 4/2/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Oggetto: Responsabilità solidale ex art. 68 Rilevato che:

1. C on atto di citazione ritualmente notificato, Carlo Z auli, premesso di aver assistito Milena Bruschi in numerosi giudizi civili e penali nei confronti di Livio Piolanti, che la stessa, in data 1 febbraio 2011, gli aveva inviato comunicazione di revoca dei mandati adducendo motivi di salute senza corrispondergli alcuna competenza, se non le spese liquidate in distrazione nelle cause che avevano avuto un esito positivo, e che in realtà la revoca era stata determinata dalla transazione intervenuta tra le due parti, citò in giudizio, i n proprio e in qualità di legale rappresentante dell'associazione professionale “S tudio legale Z auli ” , Milena Bruschi e Livio Piolanti , chiedendo la loro condanna in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle competenze relative all'attività professionale prestata e al risarcimento del danno non patrimoniale patito.

Costituitisi in giudizio con distinti atti, Milena B ruschi e Livio Piolanti contestarono l'intervenuta transazione tra essi e la quantificazione delle competenze professionali avanzate dal legale, chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenzan. 1372 / 2015 , il T ribunale di Forlì dichiar ò fondata la domanda dell'avv. Carlo Z auli nei confronti di Milena B ruschi, che condannòal pagamento della somma di € 43.865,42 , mentre rigettò quella proposta nei confronti di Livio P iolanti, ritenendo non dimostrato l'accordo transattivo, e la domanda di risarcimento dei danni nonpatrimoniali.

Il giudizio di gravame, incardinato dal medesimo Carlo Zauli, si concluse, nella resistenza di Livio Piolanti e nella contumacia di Milena Bruschi, con la sentenza n. 352 / 2019, pubblicata il 4 febbraio 2019, con la quale la Corte d'Appello di Bologna rigettò l'appello nei confronti di Livio Piolanti e accolse parzialmente quello nei confronti di Milena Bruschi, condannando la predetta al pagamento,in favore dell'appellante, di ulteriori somme.

2. Contro la predetta sentenza, Carlo Zauli propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati anche con memorie. Ha resistito con controricorso Livio Piolanti, mentre è rimasta intimata Milena Bruschi. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dei principi costituzionali e fondamentali (artt. 2, 3, 24, 11, Cost., nonché 17, 20, 21, 47, 51, 52, 53, 54, Carta di Nizza), perché non era stato considerato che, come risultante dalla deposizione di un teste, Milena Bruschi, attraverso propri canali, aveva contattato Livio Piolanti, con cui aveva avuto un lungo legame, che questi si erano accordati per un importo di circa euro 80.000/100.000, che per questo la prima aveva revocato il proprio difensore e che la stessa, non avendo beni aggredibili, si era fatta carico dell’insolvenza della sua controparte che aveva così tenuto indenne.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per non avere assolutamente considerato che l’attività del difensore di Livio P iolanti , se fosse stata vera, l’avrebbe esposto a responsabilità penali, civili e deontologiche ai sensi degli artt. 1, 6, 9, 10, 11, 12,14, 26, 27, 35 e 50 C.D., in relazione all'art. 360, n . 4 , cod. proc. civ. Ad avviso del ricorrente, infatti, i giudici di merito non avevano esaminato la deduzione attorea in ordine alle conseguenze disciplinari per violazione dei doveri di avvocato, incompatibilità, probità, dignità, decoro, indipendenza, fedeltà, fiducia e accettazione di incarico, diligenza, competenza e adempimento del mandato, informazione e verità, che sarebbero derivate al difensore di Livio Piolanti se avesse abbandonato la causa e omesso di presentarsi in udienza senza che vi fosse stato un previo accordo tra il suo cliente e la sua controparte, postulando l’art. 309 cod. proc. civ. il consenso delle parti in tal senso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 380 e 381 cod. pen., 1176, secondo comma , e 2236 cod. civ., 1, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 26, 27, 35 e 50 C.D., in relazione all'art. 360, n . 3 , cod. proc. civ. , perché il difensore di Livio Piolati non avrebbe mai disertato le udienze se non ci fosse stato un accordo tra il suo cliente e la sua controparte, come evidenziato dalla deposizione dell’avv. Alfredo Fortunati, che aveva affermato che, poco prima dell’abbandono delle cause, il Piolanti si era detto disponibile a versare la somma di euro 30.000,00 a spese compensate e con rinuncia alle azioni giudiziarie. Inoltre, pur essendo stato emesso l’ordine di esibizione dei verbali di udienza delle cause, questi non erano stati prodotti, senza che da tale comportamento fosse stata tratta alcuna conseguenza.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 189 cod. proc. civ., 6 e 13 della Convenzione di Roma e 47 della Carta di Nizza sulla necessità di un'assoluta terzietà del decidente, in relazione all'art. 360, n . 3 , cod. proc. civ. , perché, nonostante nel verbale di udienza fossero indicati tre giudici togati, nel foglio successivo alla verbalizzazione il presidente di sezione aveva designato come relatore il giudice ausiliario avv. Eugenia Capano, sicché non soltanto la designazione era successiva alla precisazione delle conclusioni, ancorché dovesse essere ad essa precedente, ma lo stesso giudice nominato era incompatibile in ragione del suo titolo professionale, in quanto la causa aveva ad oggetto condotte di legali.

5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 309 cod. proc. civ., in correlazione con l’art. 68 della risalente legge professionale forense (ora art. 13 legge forense del 2012), in relazione all'art. 360, n . 3 , cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che la rinuncia al mandato e la cancellazione delle cause non fossero indicative della sussistenza di un accordo tra le due parti in contesa, richiesto dall’art. 68 R.D.L. n. 1933 del 1578, la cui prova non era stata fornita, non potendo arguirsi né dalle dichiarazioni rese dall’avv. Fortunato, in quanto afferenti a tentativi di accordo non andati a buon fine, né da quelle dei testi Depalma e Rustignoli, impiegati nello studio legale Zauli. Ad avviso del ricorrente, l’art.309 cod. proc. civ. postula sempre, invece, un accordo tra le parti o una conciliazione, giacché, altrimenti, una di esse sarebbe sempre presente e il giudice ne dovrebbe dare atto, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 210 cod. proc. civ., letto in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n . 3 , cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello omesso di motivare in ordine alla censura con la quale si lamentava che gli appellati fossero rimasti inadempienti all’onere di esibire i verbali di udienza delle cause estinte, benché questo fosse stato deliberato, su richiesta dello stesso attore, dal giudice di primo grado con l’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, senza che da tale condotta fossero stati tratti elementi di giudizio.

7. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in combinazione con l’art. 309 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n . 3 , cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare come elemento presuntivo la condotta del difensore del Piolanti Livio, il quale avrebbe commesso varie violazioni deontologiche se non avesse concordato con la controparte la transazione, e dalla prova per testi, avendo l’avv. Fortunati confermato un successivo tentativo di conciliazione tra le parti.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n . 3 , cod. proc. civ. , per avere i giudici di merito trascurato gli elementi di cui al precedente motivo, così violando l’art. 115 cod. proc. civ. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

9. Il quarto motivo, da trattare per primo in quanto afferente alla corretta composizione dell’organo giudicante, è fondato. Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte quello secondo cui, ai sensi dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni, sicché, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 cod. proc. civ., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (vedi Cass., Sez. 6-2, 23/7/2020, n. 15660; in termini analoghi Cass., Sez. 6-1, 11/3/2015, n. 4925;

Cass., Sez. 2, 12/8/2009, n. 18268). Nella specie, risulta dal verbale di udienza, cui, come noto, deve attribuirsi la fede privilegiata dell'attopubblico, giusta il disposto dell'art. 2700 cod. civ., compresa la relativa intestazione, così da prevalere sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata (Cass., Sez. L, 17/11/2021, n. 35057; Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11541; Cass., Sez. L, 19/4/1999, n. 3889), che le parti erano comparse davanti al collegio composto dai giudici Salvadori Maria Cristina (Presidente), Fiore Giampiero (giudice) Gaudioso Bianca Maria (giudice), davanti al quale avevano precisato le conclusioni, mentre nella successiva pagina risulta che il Presidente aveva nominato relatore, in luogo di “Mariella Meconi”, “Eugenia Capano” e, subito sotto, che il collegio, composto dai giudici Giampiero Fiore (Presidente), Enrico Saracini (consigliere) e Eugenia Capano (giudice ausiliario), aveva tenuto la causa a decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ.

Il verbale è poi privo di sottoscrizione nella pagina nella quale sono indicate le conclusioni, mentre le sottoscrizioni apposte, sotto la dicitura “Presidente”, in calce all’assegnazione della causa a nuovo giudice e, di seguito, in calce alla tenuta a decisione della causa e all’assegnazione dei termini per comparse conclusionale e repliche, sono entrambe illeggibili e visibilmente differenti. Nell’intestazione della sentenza il collegio risulta, dunque, completamente diverso da quello davanti al quale le parti avevano precisato le conclusioni, siccome composto da Giampiero Fiore (Presidente), Enrico Saracini (consigliere) e Eugenia Capano (giudice ausiliario relatore), in luogo di Salvadori Maria Cristina (Presidente), Fiore Giampiero (giudice) Gaudioso Bianca Maria (giudice), mentre il provvedimento risulta sottoscritto dal medesimo relatore (Eugenia Capano) e dal Presidente (Giampiero M.

Fiore). L’evidente diversa composizione del collegio, rispetto a quello davanti al quale sono state precisate le conclusioni, conduce allora necessariamente alla nullità del provvedimento, siccome redatto da un collegio differente rispetto a quello davanti al quale era stata compiuta l'ultima attività processuale. Il motivo deve perciò essere accolto, con conseguente assorbimento di tutte le altre censure.

10. In conclusione, accolto il quarto motivo e assorbiti tutti gli altri la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso,