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Ordinanza — n. 18909/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal of the case before the court's ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18909/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance judgment extinguished following the client's formal withdrawal. The appellants had challenged the lower court's decision regarding a real estate contract, specifically contesting the validity of a guarantee bond and the existence of property defects. The court ruled that the procedural act of withdrawal satisfied all legal requirements, thereby terminating the litigation without addressing the substantive merits of the arguments.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the cassation proceeding, and the counterparty's acceptance confirms the termination of the case without further procedural steps.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation procedure real estate contract guarantee bond validity promessa di contrarre contratto bilaterale imperfetto contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, co. 2 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia al ricorso è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod.
Art. 390 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia al ricorso è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod.
Art. 391 c.p.c.
Poiché la controricorrenteha aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult.
Art. 391 ult. co. c.p.c.
Poiché la controricorrenteha aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R.
art. 2932 c.c
166/2019 della Corte d’appello di Bologna depositata il 14-1-2019, OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c.
art. 2 d.lgs. 122/2005
In ordine alla dedotta mancanza della fideiussione richiesta dall’art. 2 d.lgs. 122/2005, la sentenza ha dichiarato che il testo prodotto quale doc.
art. 2932 cod. civ
La sentenza di seguito ha dichiarato che i vizi dell’immobile denunciati dai promissari acquirenti non erano esistenti , per cui dovevano essere rigettate sia la domanda di risoluzione del contratto sia la domanda di riduzione del prezzoe sussistevano i presupposti per la pronuncia ex art. 2932 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-12-11-2015 n. 23175
Cass. Sez. 3-12-2023 n. 34025
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23025/2019 R.G. proposto da: TARRICONE ALDO, c.f. TRRLDA6OA25A662K, TARRICONE MAURIZIO, c.f. TRRMRZ64P19A662Y, ADAMINI ANGELO, c.f. DMNNGL58E18H199J, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Ambrosini, elettivamente domiciliati in Roma presso di lui, nel suo studio in via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19 ricorrenti contro G.B. IMPRESIT S.R.L. in liquidazione, c.f. 01490250386, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Polizzi, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.

Michelangelo Capua nel suo studio in via Pasquale Stanislao Mancini n.controricorrente SO.GE.PA.S.R.L. intimata avverso la sentenza n. 166/2019 della Corte d’appello di Bologna depositata il 14-1-2019, OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c. R.G.23025/2019 C.C. 3-7-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-7- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: 1.Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 918/2012 depositata il 27-6-2012 ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica proposta da G.B. Impresit s.r.l. nei confronti dei promissari acquirenti Aldo Tarricone, Maurizio Tarricone e Angelo Adamini e per l’effetto ha disposto il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto della domanda al complessivo prezzo di Euro 1.230.000,00, oltre iva, dichiarando i convenuti obbligati al pagamento del residuo ancora dovuto di Euro 680.000,00 oltre iva, con interessi legali dal 14-1-2009 al saldo; ha subordinato il trasferimento della proprietà al versamento del residuo prezzo; ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta So.ge.pa.s.r.l. 2.Aldo Tarricone, Maurizio Tarricone e Angelo Adamini hanno proposto appelloprincipale e So.ge.pa. s.r.l. appello incidentale , che la Corte d’appello di Bologna ha integralmente rigettato con sentenza n. 166/2019 pubblicata il 14-1-2019, condannando gli appellanti principalie l’appellante incidentale alla rifusione delle spese del grado.

In ordine alla dedotta mancanza della fideiussione richiesta dall’art. 2 d.lgs. 122/2005, la sentenza ha dichiarato che il testo prodotto quale doc. 5 era stato trasmesso via fax il 25-9-2009 ma era stato sottoscritto nel dicembre 2007 con pagamento del relativo premio, per cui era confermata l’ottemperanza dell’impresa venditrice alle disposizioni di legge; ha dichiarato che la consegna del documento risultava dimostrata dal fatto che i convenuti non avevano mai contestato l’autenticità né la veridicità deldocumento , risultava illogico che l’impresa non l’avesse consegnato ai promissari acquirenti , fornendo loro argomento di contestazione,e in primo grado erano state svolte dai convenuti contestazioni sull’inadeguatezza della polizza, che ne presupponevano il ricevimento.

La sentenza di seguito ha dichiarato che i vizi dell’immobile denunciati dai promissari acquirenti non erano esistenti , per cui dovevano essere rigettate sia la domanda di risoluzione del contratto sia la domanda di riduzione del prezzoe sussistevano i presupposti per la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. Ha evidenziato che era stata accertata la piena conformità dell’immobile agli strumenti urbanistici e che le lievi difformità rispetto al progetto originario non costituivano impedimentoall’esecuzione in forma specifica. 3.Avverso la sentenza Aldo Tarricone, Maurizio Tarricone e Angelo Adaminihanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione all’applicazione delle regole che disciplinano i mezzi dai quali il giudice deve trarre il proprio convincimento”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto consegnata ai promissari acquirenti la polizza fideiussoria prevista dall’art. 2 d.lgs. 122/2005.

Evidenziano che era stata la stessa promittente venditrice a dichiarare nell’atto di citazione che la polizza fideiussoria era stata consegnata “nelle more” e quindi non al momento della stipula del contratto preliminare; rilevano che l’art. 2 co.1 d.lgs. 122/2005 prevede che la fideiussione sia consegnata al momento della stipula o in un momento precedente,a pena di nullità del contratto, e quindi sostengono che la sentenza avrebbe dovuto stabilire se la fideiussione fosse stata consegnata contestualmente alla stipula del contratto preliminare; aggiungono che la loro contestazione sulla consegna della polizza vi era stata ed erastata specifica. 3.2.Con il secondo motivo , rubricato “ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 2 D.Lgs. 122/2005, in relazione alla nullità del negozio prevista in seguito all’omesso rilascio della garanzia fideiussoria”, i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto sufficiente l’esistenza della garanzia; evidenziano che il preliminare di compravendita dell’immobile da costruire era anteriore alla data di sottoscrizione della fideiussione e aggiungonoche la nullità prevista dall’art. 2 d.lgs. 122/2005 non era sanabile. 3.3.Con il terzo motivo, rubricato “art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione del disposto di cui all’art. 2932 c.c. in relazione all’insussistenza delle condizioni per l’esperibilità di tale azione”, i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia ritenuto esistenti i presupposti per emettere pronuncia ex art. 2932 cod. civ., nonostante abbia riconosciuto l’esistenza di difformità dell’immobile rispetto al progetto.

Evidenziano come il consulente d’ufficio avesse verificato che la posizione dell’immobile indicata nel preliminare non era sovrapponibile al manufatto, anche per la diversa disposizione e il numero di parcheggi, trenta anziché ventisei, mentreil passo carrabile di accesso era situato nella parte opposta rispetto a quella prevista nell’immobile promesso in vendita; quindi sostengono che, in tale situazione di difformità dell’immobile rispetto a quanto pattuito, la Corte d’appello avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di inadempimento ed escludere l’esperibilità dell’azione ex art. 2932 cod. civ. 4.G.B.

Impresit s.r.l. ha resistito con controricorso e So.ge.pa. s.r.l. è rimasta intimata. 5.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. per l’adunanza del 3 - 7 - 2024 , in data 20 - 6 - 2024 il difensore dei ricorrenti ha depositatoatto di rinuncia a l ricorso, sottoscritto dall’avvocato munito di mandato speciale a tale effetto, notificato alla controparte ; in data I - 7 - 2024 il difensore dei controricorrenti a sua volta ha depositato atto di accettazione della rinuncia notificato. CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia al ricorso è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.

Poiché la controricorrenteha aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.