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Decreto — n. 18858/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18858/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18858/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24872/2023 R.G. proposto da : ROSSINI ROSANNA, elettivamente domiciliata in MACERATA VIA MANZONI, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTI STEFANO (BNDSFN50R14E783B) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROSSINI ANGELO, elettivamente domiciliato in CIVITANOVA MARCHE V.S.L. VERSIGLIA SNC DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GHIO STEFANO MASSIMILIANO (GHISFN63A15C615T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.756/2023 depositata il 09/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18858/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento rimborso delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
VERSIGLIA SNC DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GHIO STEFANO MASSIMILIANO (GHISFN63A15C615T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.756/2023 depositata il 09/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24872/2023 R.G. proposto da : ROSSINI ROSANNA, elettivamente domiciliata in MACERATA VIA MANZONI, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTI STEFANO (BNDSFN50R14E783B) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROSSINI ANGELO, elettivamente domiciliato in CIVITANOVA MARCHE V.S.L. VERSIGLIA SNC DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GHIO STEFANO MASSIMILIANO (GHISFN63A15C615T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.756/2023 depositata il 09/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.