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Decreto — n. 18796/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18796/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18796/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5727/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria Via Sant’Anna, II° Tronco, P.zzo CeDir, T.4 P.3, presso lo studio dell’avvocato Lucia Falcomatà (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro ALIQUÒ FABIANA. -intimata – avverso la sentenza 1521/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 20/11/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 18796/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 5727/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria Via Sant’Anna, II° Tronco, P.zzo CeDir, T.4 P.3, presso lo studio dell’avvocato Lucia Falcomatà (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro ALIQUÒ FABIANA. -intimata – avverso la sentenza 1521/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 20/11/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese opposizione tardiva debito insoddisfatto credito contestato credito in esecuzione mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5727/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria Via Sant’Anna, II° Tronco, P.zzo CeDir, T.4 P.3, presso lo studio dell’avvocato Lucia Falcomatà (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro ALIQUÒ FABIANA. -intimata – avverso la sentenza 1521/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 20/11/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.