Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, a private individual, challenged a lower court decision against the Bologna Health Authority but remained silent on the settlement proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days deems the cassation appeal withdrawn, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the appellant.
Parole chiave
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uente DECRETO BENATI MARCO, elettivamente domiciliato in Bologna Piazza San Domenico, presso lo studio dell’avvocato Marialuisa Marcuccio (MRCMLS66P56D863X) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro AZIENDA USL BOLOGNA DIP SANITÀ PUBBLICA, elettivamente domiciliata in Bologna Via Castiglione, 29 - presso Ausl Bologna, presso lo studio dell’avvocato Arianna Cecutta (CCTRNN67M55G408H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Katia Monti(MNTKTA70S63A944P). -controricorrente – avverso la sentenza n. 2322/2022 emessa dalla Corte d’appello Bologna il 19/07/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge.