Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, Giorgio Fasano, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, UnipolSai Assicurazioni, contended that the silence constituted a waiver of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25237/2021 R.G. proposto da : FASANO GIORGIO, elettivamente domiciliato in CANOSA DI PUGLIA VIA ROSMINI 3-1, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIORGIO (FSNGRG58T19B619K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell’avvocato DE NICOLO PIETRO AUGUSTO (DNCPRG65M09F284K) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1165/2021 depositata il 22/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge