Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Immobiliare Alkaid Srl, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the appellee, Fornabio Francesca, argued for the dismissal of the proceedings. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the case and the award of costs to the appellee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25521/2020 R.G. proposto da : IMMOBILIARE ALKAID SRL, elettivamente domiciliato inROMA VIA OVIDIO, 10, presso lo studio dell’avvocato BEI ANNA rappresentato e difeso dagli avvocati MASSARA FILIPPO, MASSARA CARLO DOMENICO -ricorrente- contro FORNABAIO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 62, presso lo studio dell’avvocato OLIVA MAURIZIO rappresentato e difeso dagli avvocati BASSO GIOVANNI, ALFANO GENNARO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2345/2020 depositata il 25/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma