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Ordinanza — n. 18604/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects an order omitting attorney fee deduction for the opposing counsel's defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18604/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a correction order to fix a material error in a previous ruling that failed to specify the deduction of litigation costs for the opposing attorney. The original judgment condemned the appellant to pay fees but omitted the instruction to deduct them in favor of the defense lawyer, Angelo Magliarisi. The court ruled that this omission was a material defect requiring correction under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code to ensure the opposing counsel received their due compensation.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 93, 1188 c.c.; The Court of Cassation may correct material errors in its own rulings when a judgment omits the mandatory deduction of litigation costs in favor of the opposing defense attorney, thereby ensuring the effective execution of the opposing party's right to compensation.

Parole chiave

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material error correction litigation costs deduction opposing counsel fees Cassation correction order Civil Procedure Code executory title procedural remedy rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
287 e 288 c.p.c.Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione , l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art.
Art. 1188 c.c.
facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.
Art. 391-bis c.p.c.
Infine, esso è un rimedio applicabileex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.
art. 93 c.p
287 e 288 c.p.c.Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione , l’art. 93 c.p.c.
art. 1188 c.c
facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c.
art. 391-bis c.p
Infine, esso è un rimedio applicabileex art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU16037/2010
Cass. 12437/2017
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Testo completo

pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 2061/2024 proposto da : Cantavenera Vincenzo,Corallo s.r.l., difes i da ll’ avvocat o Angelo Magliarisi ; -ricorrenti- contro Lombardo Rosario Antonio, difeso dall'avvocato Annalisa Russello, domici- liato a Roma presso lo studio dell’avvocatoMariafelicita Dolci; -intimato- per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 1616/2024 del 16/01/2024. Uditala relazione de l consigliere Remo Caponi. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione L'avv. Angelo Magliarisi, difensore di Corallo s.r.l. e di Vincenzo Cantavenera nel giudizio iscritto al n.5683 del Ruolo generale per l'anno 2019, promosso daRosario Antonio Lombardo, definito da questa Corte con ordinanza n. 1616 del 2024del 16/1/2024 di riget t o del ricorso, ha chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta 2di 3 – 2061/2024 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 19 ) – Caponi Est. formulata dal medesimo nel controricorso.

Con provvedimento del 24/1/2024, il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglioper l’adozione del provvedimento su tale istanza. Gli originari ricorrenti sono rimastiintimati. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativae sulla base di un’interpretazione orientata alle con- seguenze, èil procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione , l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.

Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese . Inoltre, il procedimento di correzione, oltre ad essere in armonia con l’ art. 93 co. 2 c.p.c. –che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore – consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processocon il rispetto del principio del contraddit- torio, garantendocon rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo . Infine, esso è un rimedio applicabileex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

SU16037/2010 , 12437/2017). In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 1616 del 2024, depositata il 16/1/2024, sia apportata l a seguent e correzion e di errore materiale: nel dispositivo, a p. 10 , dopo l e parol e « per legge» e prima del segno di interpunzione, sia aggiunta la frase:«, da distrarsi in favore dell’avvocato Angelo Magliarisi»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento da correggere. 3di 3 – 2061/2024 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 19 ) – Caponi E