Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, Rosy SNC, did not act within this timeframe, while the respondent, Ivano Romei, contended that the delay rendered the appeal procedurally invalid. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal, thereby terminating the litigation and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11608/2020 R.G. proposto da : ROSY SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO rappresentato e difeso dall'avvocato ZIPOLINI ROMANO -ricorrente- contro IVANO ROMEI DITTA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso lo studio dell’avvocato RUSSO ANNA rappresentato e difeso dall'avvocato BIAGIOTTI PAOLO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.273/2019 depositata il 07/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i