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Ordinanza — n. 18542/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissal due to lack of specific grounds under Article 342 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18542/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the seller against the buyer's specific performance claim. The lower court had declared the appeal inadmissible because the grounds were not specific, failing to distinguish between facts and legal arguments. The court ruled that the appellate court omitted a necessary effort to clarify the appeal's specific points, violating the statutory requirement for specificity.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; The appeal must be declared inadmissible only if the grounds of appeal lack specificity, failing to distinguish between facts and law or identifying precise points of error.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds inadmissibility of appeal Code of Civil Procedure specific performance preliminary contract appellate review cassation ruling realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
In primo grado è accolta la domanda dell’attore, mentre la Corte di appello dichiara l’appello della convenuta inammissibile ex art. 342 c.p.c. Ricorre in cassazione la promittente venditrice convenuta con due motivi, illustrati da memoria.
Art. 352 c.p.c.
Si deduce violazione dell’art. 352 c.p.c.
Art. 2932 c.c.
Fatti di causa Il promissario acquirente Claudio Arduini conviene dinanzi al Tribunale di Verona la promittente venditrice Antonella Fiocco per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un preliminare di vendita immobiliare.
art. 2932 c.c
Fatti di causa Il promissario acquirente Claudio Arduini conviene dinanzi al Tribunale di Verona la promittente venditrice Antonella Fiocco per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
art. 342 c.p
In primo grado è accolta la domanda dell’attore, mentre la Corte di appello dichiara l’appello della convenuta inammissibile ex art. 342 c.p.c.
art. 352 c.p
Si deduce violazione dell’art. 352 c.p.c.
articolo 342 c.p
La parte della sentenza censurata dal secondo motivo è la seguente: «l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto in violazione del disposto dell'articolo 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 3453/2024
Cass. SU 3453/2024 non ha avuto modo di affron- tare la questione sollecitata dall’interlocutoria.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23990/2021 proposto da: Fiocco Antonella,difesa dagli avvocati Maurizio Tolentinati e Anna Chiozza; -ricorrente- contro Arduini Claudio, difeso dall’avvocato Alberto Zorzi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1727/2021 del 15/06/2021. Uditala relazione de l consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Il promissario acquirente Claudio Arduini conviene dinanzi al Tribunale di Verona la promittente venditrice Antonella Fiocco per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un preliminare di vendita immobiliare.

La con- venuta chiede il rigetto e propone domande riconvenzionali. In primo grado è accolta la domanda dell’attore, mentre la Corte di appello dichiara l’appello della convenuta inammissibile ex art. 342 c.p.c. Ricorre in cassazione la promittente venditrice convenuta con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il promissario acquirente attore con 2di 3 – 2 3990 /202 1 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 4 ) – Caponi Est. controricorso, illustrato da memoria. L’interlocutoria 31668/2023 ha ri- messo a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della pronuncia delle Sezioni Unite, sollecitata dalla interlocutoria 18202/2023 (su questione attinente al primo motivo di ricorso).

Cass. SU 3453/2024 non ha avuto modo di affron- tare la questione sollecitata dall’interlocutoria. In prossimità della nuova adunanza, entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo si censura la mancata fissazione dell'udienza di discussione che è stata richiesta dalla convenuta. Si deduce violazione dell’art. 352 c.p.c. In particolare, si fa valere che tale udienza avrebbe po- tuto essere l’occasione per colmare le lacune ed integrare gli argomenti, risolvendo così la questione a base della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello, cioè la carenza del requisito della specificità ex art. 342 co. 2 c.p.c.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al rigetto del primo, si denuncia la violazione dell'art. 342 co. 1 e 2 c.p.c. in quanto la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla conve- nuta per carenza del requisito della specificità dei motivi di appello, sebbene l’atto di impugnazione sia conforme alle previsioni legislative. 2.1. – È da accogliere il secondo motivo, con assorbimento del primo motivo. La parte della sentenza censurata dal secondo motivo è la seguente: «l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto in violazione del disposto dell'articolo 342 c.p.c.

I motivi di impugnazione non vengono nu- merati, né indicati in maniera specifica, ma si fondono in una inestricabile esposizione che non distingue tra fatto e diritto, né indica punti precisi di cui l'appellante si duole, né consente alla decidente Corte di individuare i dedotti errori oggetto di critica». 2.2. –L’accesso al fascicolo di causa consente di constatare che la Corte di appello di Venezia, trovandosi dinanzi ad un atto di appello di chiarezza 3di 3 – 2 3990 /202 1 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 4 ) – Caponi Est. non cristallina, e tuttavia rispettoso del parametro della specificità delle cen- sure con esso articolate, ha omesso uno sforzo esigibile dipervenire ad una pronuncia di meritoanche in secondo grado, costringendo la convenuta a proporre ricorso di legittimità a tale fine. 3. -È accolto il secondo motivo di ricorso , è assorbito il primo motivo, è cassata la sentenza impugnata, è rinviata la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil secondo motivo di ricorso , assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liq