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Ordinanza Interlocutoria — n. 18519/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to notify one of the required heirs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18519/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the filing party failed to serve the legal document on Verdile Antonio, who was a necessary heir. The underlying dispute involved conflicting wills regarding the inheritance of Nicola Zoppo's estate between the Zoppo and Di Filippo families. Since the procedural defect of non-notification was established, the court ordered a new notification rather than addressing the merits of the inheritance claim.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 371 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the court finds that a required party has not been properly notified, necessitating the order for renewed notification before the merits can be examined.

Parole chiave

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failure to notify necessary heir procedural defect renewed notification inadmissible appeal service of process inheritance dispute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 370 c.p.c.
Art. 371 c.p.c.

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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13499-2019 proposto da: DI FILIPPO LUCIA, DI FILIPPO BIAGIO, DI FILIPPO LUCIANO, DI FILIPPO MARIO, DEL BUSSO MARIA, VERDILE GIANNA, VERDILE MAURIZIO, AMOROSO EMILIA, elettivamente domiciliatiin ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DELLAGO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; –ricorrenti – contro ZOPPO DOMENICO, ZOPPO NICOLA, ZOPPO ANGELA ADDOLORATA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MEDAGLIE D’ORO 311, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CICIANI che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

–controricorrenti– nonché contro VERDILE ANTONIO, VERDILE NADIA, VERDILE FULVIO, VERDILE FRANCESCO, VERDILE GABRIELE, VERDILE CARMELA, STASIO MARIA; –intimati – avverso la sentenza n. 650/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie dei ricorrenti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione notificatail 3.7.1997 Angela Addolorata Michelina Zoppo, Domenico Zoppo, Maria Zoppo e Nicola Zoppo deducevano che il 27.2.97 era deceduto in Roma il loro congiunto Zoppo Nicola, vedovo di Teresa De Filippo e senza figli, lasciando quali unici eredi legittimi, la sorella Angela ed i nipoti Zoppo Domenico, Nicola e Maria, figli del premorto fratello Michele; precisavano che il compendio ereditario era costituito da alcuni immobili siti in Roma ed in S. Elena Sannita, oltre che da depositi bancari e postali; aggiungevano che Carmina Di Filippo, cognata del de cuius, occupava uno di tali immobili (quello sito in Roma al viale Adriatico n.

35) ritenendosi erede dello stesso Zoppo; chiedevano, pertanto, che l'adito Tribunale di Roma accertasse e dichiarasse che essi attori erano gli eredi del defunto Nicola Zoppo, con la condanna della convenuta a rilasciare l'appartamento in questione. DiFilippo Carmina si costituiva chiedendo il rigetto della domanda avversaria, deducendo che il de cuius con un testamento olografo datato 1.2.1976 l'aveva istituita erede universale, lasciandole la maggior consistenza del suo patrimonio, mentre con altro precedente testamento olografo del 19.5.1973 le disposizioni testamentarie erano dirette non solo a favore di essa convenuta ma anche degli altri cognati del de cuius, Di Filippo Antonio Alfredo, Di F ilippo Lucia, D i Filippo Giovanni, in quanto istituiti legatari.

Chiedeva pertanto che il tribunale adito la dichiarasse erede o legataria dei beni mobili ed immobili di cui trattasi, con la condanna della nipote Maria Zoppo al rilascio dell'appartamento del de cuius da cui l'aveva estromessa ed al risarcimento dei danni. All'udienza del 6.05.1998 la causa veniva riunita ad altra che gli stessi attori avevano promosso contro i Di Filippo al fine di essere dichiarati, in quanto unici eredi legittimi di Nicola Zoppo, proprietari di due appartamenti siti in Roma, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio degli stessi.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23460/2001, ritenuta la validità dei testamenti olografi in parola, rigettava entrambe le domande formulate dagli attori e dichiarava che la successione di Zoppo Nicola era regolata dai menzionati testamenti olografi redatti in data 19.5.73 ed 1.2.1976 contenenti, i l primo, legato congiunto in favore di tutti i germani Di Filippo, ed il secondo, l'istituzione della sola Di Filippo Carmina quale unica ed esclusiva erede di Zoppo Nicola in ordine ai beni immobili e mobili descritti in tale ultimo testamento.

La sentenza veniva appellata dai sig.ri Zoppo, i quali, in riforma dell'impugnata decisione, insistevano per la declaratoria di essi appellanti quali unici eredi del de cuius, i cui due testamenti olografi non essendo a lui riconducibili, dovevano ritenersi inefficaci ed invalidi, anche perché revocati ed oggetto di rinuncia da parte di Di Filippo Carmina. Si costituivano gli appellati che insistevano per il rigetto del gravame. Essendo deceduta Di Filippo Carmina, il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi della medesima, Verdile Francesco, Verdile Nicola e Verdile Raffaele.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4521/09, rigettava l'appello, compensando le spese del grado. La Corte confermava la validità dei suddetti testamenti e riteneva che il testamento olografo del 19.5.73 (di cui erano beneficiari tutti i germani Di Filippo) non era stato revocato dal successivo testamento pubblico del 22 maggio 1973, di contenuto identico in quanto contemplava le stesse disposizioni patrimoniali, ne' dal successivo atto pubblico dello stesso notaio in data 27.12.1984 con il quale il de cuius aveva revocato i precedenti testamenti, tranne (oltre al testamento olografo del 1.2.76) il ricordato testamento del 19.5.73, che quindi era destinato ad operare in via esclusiva a seguito della revoca delle successive conformi disposizioni testamentarie, nonché quello del 1.2.1976, in base a cui doveva ritenersi che a Di Filippo Carmina fosse attribuita la qualifica di erede non più revocabile in quanto si trovava nel possesso dei beni ereditari.

Avverso la predetta sentenza Zoppo Angela Addolorata Michelina, Zoppo Domenico, Zoppo Maria e Zoppo Nicola hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo (che riguardava soltanto la dedotta revoca anche del testamento del 19.5.73). Nella resistenza di Di Filippo Antonio Alfredo, D i Filippo Lucia, nonché Del Busso Maria, Maurizio Verdile e Gianna Verdile, nella qualità di eredi di Raffaele Nicola Verdile, e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Verdile Raffaele, decedutonelle more, questa Corte con la sentenza n. 17267/2012 ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

In primo luogo, era esaminata la questione pregiudiziale posta dai controricorrenti e concernente il difetto d'interesse dei ricorrenti, essendo passata in giudicato per mancata impugnazione la pronuncia della sentenza che aveva accertato la qualità di erede universale di Di Filippo Carmina. I controricorrenti avevano dedotto che si era formato un giudicato interno che non consentiva l'apertura, sia pure parziale, della successione legittima. Pertanto, i ricorrenti sarebbero stati privi di interesse ad impugnare le disposizioni testamentarie del 19.5.73 perché in caso d'accoglimento della loro domanda, i beni oggetto di tale testamento avrebbero accresciuto la massa ereditaria nella disponibilità dell'unicaerede testamentaria, Carmina Di Filippo.

L'eccezione era però rigettata in quanto secondo la Corte muoveva da un presupposto errato, e cioè che nella fattispecie possa operare il diritto d'accrescimento tra coeredi di cui all'art.674 c.c.e ss.. Invero, l'istituto dell'accrescimento può aversi soltanto nel caso di chiamata congiuntiva "quando più eredi sono istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parte o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa e non voglia accettare". Nella fattispecie non sussistevano tali condizioni, mancando la vocazione o chiamata congiuntiva, che sussiste quando gli eredi siano chiamati con uno stesso testamento (coniunctio verbis) e il testatore non abbia fatto determinate parti, ovvero pur determinando le parti, abbia chiamato i coeredi in parti uguali (coniunctio re); pertanto per l'accrescimento delle quote ereditarie è necessaria la coniunctio re et verbis.

Nel caso in esame mancavano i requisiti della coniunctio re et verbis, atteso che Di Filippo Carmina era stata istituita unica erede con il testamento olografo del 1.2.76 per cui non vi era alcuna chiamata congiuntiva con gli altri Di Filippo, nominati legatari, ma con altro testamento olografo del 19.5.73. D’altra parte, era pacifico che il de cuius con l'indicato testamento in favore di Di Filippo Carmina non avesse disposto di tutti i suoi beni, ciò che rendeva possibile la coesistenza della successione legittima con quella testamentaria (Cass. n.2968 de l 7.4.97;

Cass. n . 6697 del 10.5.02). Passando all'analisi del ricorso, che denunzia va la violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 587,679,680 e 682 c.c.,in relazione alla dedotta revoca anche del testamento del 19.5.1973, e precisamente la questione se il testamento olografo del 19.5.73 fosse stato revocato o meno a seguito della revoca espressa del successivo testamento pubblico del 22.5.1973, avvenuta per atto pubblico del de cuius in data 27.12.84, atteso che i due testamenti contenevano disposizioni di identico tenore, questa Corte rilevava che il giudice di appello aveva ritenuto che per effetto di tale atto pubblico - che richiamava espressamente il testamento pubblico del 22 maggio 1973, ma non quello olografo del 19 maggio 19 73 - era stato revocato solo il primo, per cui continuava ad operare l'olografo in via esclusiva.

Secondo la corte territoriale i due testamenti, proprio perché contenevano "disposizioni d'identico tenore", non erano affatto inconciliabili, per effetto dell'art.682 c.c.,secondo cui il testamento posteriore quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili. Tale norma "presuppone la possibilità logica e giuridica della concorrenza delle disposizioni testamentarie non contemporanee e fissa, in linea di principio, la regola della loro paritaria coesistenza, cioè della conservazione delle disposizioni più antiche, sicché di massima, queste sopravvivono e convivono con il testamento novello, restandone travolte soltanto quelle incompatibili con le successive".

Concludeva la Corte d’appello che " accertata la mancata caducazione del primo testamento, a nulla rilevava la successiva revoca del de cuius con il ricordato l'atto pubblico del 27.12.1984 che riguardava solo il testamento pubblico (ancorché identico) del 22.5.1973". Tale affermazione era stata sottoposta a critica dai ricorrenti che reputavano che tale assunto fosse viziato da violazione delle norme di legge richiamate, in quanto non era stata correttamente ed adeguatamente indagata la volontà del de cuius alla luce delle norme che regolano le disposizioni testamentarie.

Con riferimento in specie al menzionato atto di revoca notarile, il giudice di merito avrebbe limitato la sua indagine al solo contenuto letterale dello stesso, in cui si menzionava solo il testamento pubblico, ma non quello olografo. Invece nell'atto di revoca del de cuius "... l'espressione "il testamento del 1973" doveva essere interpretata, alla luce del complesso dei vari atti, tenendo primario conto delle volontà sostanziali nello stesso atto contenute alla luce delle finalità che con la sottoscrizione della revoca il detto de cuius intendeva raggiungere seguendo il medesimo canone ermeneutico del contenuto e dello scopo già osservato al momento della prima valutazione dei soli due testamenti tra di loro, che aveva portato la corte a rilevarne l'identità di contenuti".

Erano invero chiare - per i ricorrenti -la volontà e l'intenzione del testatore nella revoca dei precedenti testamenti, nel senso che egli non intendeva più beneficiare i propri cognati con il lascito dei due appartamenti. La corte capitolina, dunque , applicando correttamente i canoni interpretativi giurisprudenziali, avrebbe dovuto dichiarare revocato anche il primo testamento olografo, "attesa l'evidente incompatibilità tra le volontà sostanziali manifestate con il primo testamento e le opposte incompatibili volontà sostanziali manifestate con l'atto ultimo di revoca, evitando con ciò di volere concludere con una finale affermazione (revoca delle successive e conformi disposizioni testamentarie) che oltre ad essere contraddittoria in se...contrasta con la volontà del de cuius".

Secondo la precedente sentenza di questa Corte i giudici di appello non avevano correttamente seguito i canoni interpretativi prescritti ai fini dell'accertamento della volontà del de cuius nelle disposizioni testamentarie in parola, in considerazione, tra l'altro, della peculiarità della vicenda in esame, nella quale il testamento olografo del 19.05.73 - che recava determinate attribuzioni patrimoniali - era stato seguito soltanto 3 giorni dopo (in data 22.5.73) da un testamento pubblico che riproduceva le stesse attribuzioni patrimoniali e perciò era stato ritenuto dal giudice del merito contenente una disposizione mortis causa sovrapponibile e non incompatibile agli effetti dell' art.682 c.c. .

Il testamento pubblico potrebbe atteggiarsi a negozio riproduttivo, assolvendo ad una funzione meramente duplicativa del precedente olografo, redatto solo 3 giorni prima. Ne derivava che andava stabilito - sulla base di un più accurato esame delle emergenze istruttorie acquisite - se, con la revoca delle disposizioni testamentarie in esame, il de cuius avesse inteso o meno non più beneficiare i propri cognati Di Filippo, eliminando entrambe le disposizioni testamentarie. Nel caso di specie infatti si ritenevache la Corte di merito nella scelta e valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire la volontà del de cuius, non si fosse attenuta alle regole ermeneutiche di cui all'art.1362 c.c., (v.Cass.

Sez. 2, n. 7422 del 11/04/2005), e che non avesse tenuto conto che il giudice di legittimità aveva precisato in m ateria, che l'interpretazione disposizioni testamentarie è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all' art.1362 c.c(applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore" (Cass.

Sez. 2, n.24637 del 03/12/2010). Ha quindi enunciato il seguente principio: "Ove ad un testamento olografo faccia seguito un testamento pubblico recante la medesima attribuzione patrimoniale in favore dello stesso erede, la successiva revoca, per atto notarile, del testamento pubblico, senza alcuna menzione del precedente olografo estende i propri effetti al testamento olografo precedente ove quello pubblico sia meramente riproduttivo, sicché ai fini della revoca espressa del testamento occorre guardare non tanto alla scheda testamentaria in sé, quanto piuttosto alle attribuzioni patrimoniali che essa reca".

Conclusivamente il ricorso doveva essere accolto; la sentenza cassata e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, la quella deciderà sulla base del principio di diritto sopra enunciato. Riassunto il giudizio su iniziativa di Zoppo Angela Addolorata Michelina, Zoppo Domenico, Zoppo Nicola e Zoppo Maria, si sono costituiti Di Filippo Antonio Alfredo, Del Busso Maria, Verdile Gianna e Verdile Maurizio (questi ultimi tre quali eredi di Verdile Raffaele Nicola Gennaro, a sua volta erede di Di Filippo Carmina).

Deceduto Di Filippo Antonio Alfredo, si costituivano i suoi eredi Amoroso Emilia, Di Filippo Biagio, Luciano e Mario, nonché Di Filippo Lucia. Restavano contumaci Verdile Gabriele, Verdile Carmela e Stasio Maria, quali eredi di Verdile Nicola, a sua volta erede di Di Filippo Carmina, nonché Verdile Antonio, Verdile Nadia e Verdile Fulvio, eredi della figlia premorta di Di Filippo Giovanni, nonché l’altro erede di Di Filippo Carmina, Verdile Francesco. La Corte d’Appello di Roma, quale giudice di rinvio, con la sentenza n. 650 del 30 gennaio 2019 ha dichiarato che eredi legittimi e quindi proprietari dei beni di Zoppo Nicola, ad esclusione di quelli assegnati a Di Filippo Carmina con il testamento del 1976, erano Zoppo Angela Addolorata Michelina, Zoppo Domenico, Zoppo Maria e Zoppo Nicola.

La Corte d’Appello dopo aver richiamato le vicende processuali pregresse ed il principio di diritto affermato da questa Corte, reputava che il testamento olografo del 19 maggio 1973 era stato revocato con il testamento del 27 dicembre 1984, e ciò in quanto la sentenza del giudice di legittimità aveva accertato l’identità delle disposizioni patrimoniali in esso contenute con quelle di cui al testamento pubblico del 22 maggio 1973, che era stato espressamente richiamato nel testamento del 1984 che conteneva la volontà di revoca. Ciò comportava che i beni immobili ubicati in Roma ed oggetto dei due testamenti del 1973, in quanto oggetto di legato in favore dei fratelli Di Filippo, rientravano tra i beni oggetto della successione legittima che si era invece aperta in favore dei germani Zoppo.

Per l’effetto Di Filippo Carmela, e per essa i suoi eredi, andavano condannati al rilascio dei beni in favore degli attori. 2.Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso, affidato a due motivi, Di Filippo Lucia, Del Busso Maria, Verdile Gianna, Verdile Maurizio, Amoroso Emilia, Di Filippo Biagio, Di Filippo Luciano e Di Filippo Mario. Resistono con controricorso Zoppo Domenico, Zoppo Nicola, in proprio e quali eredi legittimi della sorella defunta Zoppo Maria, nonché Zoppo Angela Addolorata Michelina. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

I ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

3. Rileva la Corte che il ricorso non risulta notificato a Verdile Antonio, come si rileva dalla stessa nota di deposito dei ricorrenti che riferiscono che il ricorso è stato spedito a mezzo posta ma non è stato notificato per irreperibilità del destinatario. Ne consegue che va ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso, nel termine assegnato in dispositivo, con