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Ordinanza — n. 18517/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses succession appeal due to client's withdrawal and acceptance of settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18517/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the succession appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal and the defendant's acceptance of the settlement. The underlying dispute involved a reduction of testamentary dispositions and the division of inherited property between multiple heirs. Since both parties mutually agreed to end the litigation, the court applied procedural rules to terminate the case without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal and the opposing party accepts the withdrawal, the proceedings are extinguished without the need to examine the substantive claims or assign costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
succession appeal withdrawal of appeal settlement agreement extinguishment of proceedings civil procedure code heir rights testamentary reduction

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Nulla per le spese, ex art. 391 co.
Art. 391 co. 4 c.p.c.
Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., attesa l’intervenuta accettazione della rinuncia.

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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35063-2019 proposto da: CIARLO MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO FILUPPUCCI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro CIARLO GIAN LUCA, TROTTA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO POLCHI che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso, unitamente all’avvocato MASSIMO BERSANI; Ric. 2019 n. 35063 sez.

S2 -ud. 19-06-2024 -2- -controricorrenti ericorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 5562/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Ciarlo Gian Luca e Trotta Rita convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri Ciarlo Mirella e Middei Quinta, al fine di sentire dichiarare l’apertura della successione di Ciarlo Franco, nonno dell’attore, e procedere alla riduzione della sue disposizioni testamentarie, avendo questi istituito erede universale la sola figlia Ciarlo Mirella, pretermettendo del tutto Ciarlo Gian Carlo, figlio del figlio premorto del de cuius, Ciarlo A; inoltre chiedeva anche lo scioglimento della comunione ereditaria insistente tra gli attori, quali eredi di Ciarlo Anselmo, e le convenute sull’immobile sito in Velletri alla via dei Laghi km.

15. Il Tribunale adito con la sentenza del 28 novembre 2012 rigettava le domande, ed avverso tale sentenza gli attori proponevano appello. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza non definitiva del 20 luglio 2017, dichiarava che gli attori avevano diritto a procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e che le disposizioni testamentarie del defunto Ciarlo Franco dovevano essere ridotte al fine di attribuire all’attore la quota di riserva pari ad ¼. Con separata ordinanza disponeva che la causa fosse rimessa sul ruolo per la predisposizione di un eventuale progetto di divisione.

La medesima Corte distrettuale, con la sentenza definitiva n. 5562 del 13 settembre 2019 ha attribuito i beni in comunione alla Ric. 2019 n. 35063 sez. S2 -ud. 19-06-2024 -3- sola Ciarlo Mirella, anche quale erede della defunta Middei Quinta, con la condanna della stessa al pagamento del conguaglio in favore delle controparti. Inoltre, ha condannato sempre Ciarlo Mirella al pagamento della somma di € 64.440,50 oltre interessi legali a far data dal 1 gennaio 2009 al saldo, a titolo di corrispettivo dei frutti percetti dal godimento esclusivo dei beni comuni.

La sentenza, dopo avere ribadito di essere vincolata a quanto già statuito con la sentenza non definitiva, reputava che i beni comuni fossero non comodamente divisibili, e che per l’effetto dovessero essere attribuito alla maggiore quotista, Ciarlo Mirella. Per l’effetto di tale attribuzione, la medesima doveva essere condannata al pagamento del conguaglio in favore degli altri condividenti, nella misura determinata sulla base dei valori assegnati ai beni comuni sulla scorta della CTU espletata in primo grado. La sentenza passava poi ad esaminare la domanda di rendiconto sempre avanzata dagli attori, che del pari reputava fondata, in quanto era correlata al godimento esclusivo dei beni da parte della convenuta.

Riconosceva quindi una somma pari al corrispettivo dei frutti non goduti calcolati a far data dal decesso di Ciarlo Franco sino alla data del 1 gennaio 2009, risalendo a tale data la stima dell’ausiliario d’ufficio. Le spese erano infine poste a carico della appellata Ciarlo Mirella, in quanto ritenuta parte soccombente.

2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, affidato a tre motivi, Ciarlo Mirella, Ric. 2019 n. 35063 sez. S2 -ud. 19-06-2024 -4- Resistono con controricorso Ciarlo Gian Luca e Trotta Rita, che propongono a loro volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. 3.In data 28/05/2024 la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte, che in data 29 maggio 2024 ha depositato atto di accettazione della rinuncia, nonché atto di rinuncia al ricorso incidentale. In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 c.p.c. Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., attesa l’intervenuta accettazione della rinuncia.