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Decreto — n. 18513/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40 days; appellants ordered to pay costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 18513/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants failed to request a decision within 40 days of the proposed early termination. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, the appellants were jointly condemned to pay the procedural costs totaling €1,450.00 to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the parties do not request a decision within 40 days of the communication of the proposed early termination, resulting in the extinction of the proceedings and the condemnation of the appellants to pay the associated costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal early termination proposal extinction of proceedings joint liability for costs Civil Procedure Code ritardi procedurali istanza tardiva di restituzione dei termini estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16438/2023 R.G. proposto dal: COLTELLA LUCIANA, MAVILLA CLAUDINA e MAVILLA LAURA; - ricorrenti – contro RICCI SERGIO; -controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 175/2023, pubblicata il 22 febbraio 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico delle ricorrenti, in via solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.450,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 5 luglio 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato