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Decreto — n. 18512/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposed settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 18512/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposed early settlement within the required forty-day period. The appellant, Leonardi Emanuele, did not request a decision on the proposed settlement, leading the court to deem the appeal as withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the case was formally closed without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

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proposed settlement deemed withdrawal extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure failure to respond termine processuale perentorio durata di protezione termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16568/2023 R.G. proposto da: LEONARDI EMMANUELE; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; - intimato – avverso il decreto della Corte di appello di Genova n. cronolog. 5/2023 del 2 febbraio 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della parte ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 5 luglio 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato