Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40 days; Ministry of Justice ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Justice failed to request a decision within 40 days of the proposed early judgment. The Ministry, acting as the appellant, was ordered to pay the counter-appellants' legal fees totaling €1,650.00. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed early judgment within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the appeal is extinguished, with the appellant ordered to pay the opposing party's costs.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15408/2023 R.G. proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; - ricorrente – contro ANSELMI ANGELO, AZZATO SALVATORE, BONIFAZI PAOLO, BRUNACCI ITALO, MARINELLI DANILO e MONNI BETTI S.R.L.; - controricorrenti - nonché BIARELLA MASSIMILIANO, FALCUCCI GIORGIO, KAHDLI ABDELILAH, KHALOUKI FOUAD, PELACA’ MARCELLO, SCHIPPA MARCO e FUCHS LUBRIFICANTI S.P.A.; -intimati - Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Perugia nel proced. n. RG V.G. 52272022 del 21 marzo 2023;
Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico del Ministero ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente Ministero della Giustizia, al pagamento, in favore dei controricorrenti, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.650,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore dei medesimi controricorrenti, avv. Bruno Guaraldi, per dichiarato anticipo. Roma, 5 luglio 2024 Il Consigliere d