Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days silence; Ministry of Justice ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Ministry of Justice's decree extinguished due to the appellant's silence. The Ministry submitted a proposal for early judgment, and the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the Ministry to pay the legal costs incurred by the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the submission of a proposal for early judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the liability of the appellant for all procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18047/2023 R.G. proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; - r icorrente – contro MANGANELLI GIUSEPPE, PAUSELLI MARIA, ALUNNI ARMANDO, FAMAR SRL., GSE GRA N ITI SANT’ELENA SRL, ARMEA SERVIZI TECNICI DI MESCHINI E C. SNC, ELLE ERRE SRL, PREMAC SRL, BIANCONI DIEGO, DURANTI FRANCESCO, MONNI BETTI SRL, GREEN RECUPERI SRL, CAPOSECCO ANTONIO e PINTUS PATRICIA MADELEINE ANNARITA; - controricorrenti - Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Perugia n. cronolog. 82/2023 del 16 giugno 2023;
Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico del Ministero ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente Ministero della Giustizia, al pagamento, in favore dei controricorrenti, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.650,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai difensori dei medesimi controricorrenti, avv.ti Bruno Guaraldi e Ennio Abrusci, per dichiarato anticipo. Roma, 5 luglio 2024 Il Consigliere dele