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Decreto — n. 18452/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18452/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18452/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27568/2022 R.G. proposto da: LAMORTE ARTURO; - ricorrente – contro U.T.G. di POTENZA; - resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 998/2022, pubblicata il 20 settembre 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che la P.A. intimata si è limitata soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18452/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 27568/2022 R.G. proposto da: LAMORTE ARTURO; - ricorrente – contro U.T.G. di POTENZA; - resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 998/2022, pubblicata il 20 settembre 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che la P.A. intimata si è limitata soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr.

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale omissione del ministero pubblico estinzione della rendita d'invalidità restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27568/2022 R.G. proposto da: LAMORTE ARTURO; - ricorrente – contro U.T.G. di POTENZA; - resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 998/2022, pubblicata il 20 settembre 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che la P.A. intimata si è limitata soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr.

Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 4 luglio 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato