Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The appellant, Federico Luciano, had not requested a decision on the proposal submitted by the lower court, while the respondent, System 3000, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23940/2023 R.G. proposto da : FEDERICO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROSSANO VIA GIOVANNI GENTILE, 51 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MERCOGLIANO FRANCESCO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SYSTEM 3000 DI PUGLIESE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CORIGLIANO ROSSANO GALENO 27B, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO NATALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1047/2023 depositata il 18/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Natale Graziano dichiaratosi antistatario. Così deciso in R