Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made after the deadline for the proposed settlement expired. Consequently, the appeal was deemed renounced, the proceedings terminated, and the appellants were ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12746/2023 R.G. proposto da : LIZZADRI ROSETTA, PIGNATA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in San Gregorio Magno Via Enrico Berlinguer 10, presso lo studio dell’avvocato Donato Menza (MNZDNT68D11G039C) che li rappresenta e difende. -ricorrenti – Contro COMUNITÀ MONTANA ALBURNI, elettivamente domiciliata in Salerno Corso Vittorio Emanuele 127, presso lo studio dell’avvocato Angelo Arciello (RCLNGL56R31G192Z) che la rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 1519/2022 emessa da Corte d’appello di Salerno il 29/11/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00,e agli accessori di legge.