Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days; appellant ordered to pay procedural costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for early judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Adriana Stefanini, had filed a recourse against the lower court's order without engaging with the procedural proposal, while the opposing party, Alberta Stefanini, requested the dismissal. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal, resulting in the termination of the proceedings and a judgment ordering the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for early judgment within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4004/2023 R.G. proposto da: STEFANINI ADRIANA; -ricorrente – contro STEFANINI ALBERTA; - controricorrente – avverso l’ordinanza del Tribunale di Pisa emessa nel procedimento iscritto al n. RG 1722/2022 (repert. n. 40/2023) del 9 gennaio 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.050,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 4 luglio 2024 Il Consigliere delega