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Decreto — n. 18417/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to respond to proposed judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 18417/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed judgment within the statutory 40-day period. Italy Emergenza Cooperativa Sociale had submitted a proposal for early termination under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings without further analysis of merits or costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 1 e 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a proposed judgment within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
proposed judgment silence as renunciation extinction of proceedings Code of Civil Procedure appellant's inaction early termination cassation appeal termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17567/2022 R.G. proposto da: ITALY EMERGENZA COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore; -ricorrente – contro U.T.G. di PERUGIA e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; - intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 876/2022, pubblicata il 14 giugno 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo le PP.AA. intimate svolto attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 4 luglio 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato