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Decreto — n. 18409/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18409/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18409/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11341/2021 R.G. proposto da: MORICHI SERGIO; -ricorrente – contro COMUNE DI ANCONA; - intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1244/2020, pubblicata il 15 ottobre 2020. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo la P.A. intimata svolto attività difensiva in questa sede;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18409/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 11341/2021 R.G. proposto da: MORICHI SERGIO; -ricorrente – contro COMUNE DI ANCONA; - intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1244/2020, pubblicata il 15 ottobre 2020. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo la P.A. intimata svolto attività difensiva in questa sede;

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo del ministero pubblico opposizione tardiva tacita revoca dell'opposizione istanza tardiva di restituzione dei termini
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11341/2021 R.G. proposto da: MORICHI SERGIO; -ricorrente – contro COMUNE DI ANCONA; - intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1244/2020, pubblicata il 15 ottobre 2020. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo la P.A. intimata svolto attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 4 luglio 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato