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Decreto — n. 18403/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18403/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18403/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30948/2021 R.G. proposto da: SOCIETA’ COOPERATIVA SAN MARCO MOTOSCAFI IN SERVIZIO PUBBLICO A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; -ricorrente – contro COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro-tempore; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 789/2021, pubblicata il 29 aprile 2021. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18403/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 30948/2021 R.G. proposto da: SOCIETA’ COOPERATIVA SAN MARCO MOTOSCAFI IN SERVIZIO PUBBLICO A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; -ricorrente – contro COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro-tempore; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 789/2021, pubblicata il 29 aprile 2021. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Parole chiave

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rinvio del dibattimento opposizione tardiva tempestività dell'istanza di ricusazione diritto di ottenere una decisione inattività successiva alla sospensione intervenuta prescrizione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30948/2021 R.G. proposto da: SOCIETA’ COOPERATIVA SAN MARCO MOTOSCAFI IN SERVIZIO PUBBLICO A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; -ricorrente – contro COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro-tempore; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 789/2021, pubblicata il 29 aprile 2021. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 450,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre agli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005. Roma, 4 luglio 2024 Il Consigliere del