Court dismisses appeal claiming personal wealth must negate presumption of prejudice in excessive length claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Justice appealed a first-instance ruling granting an excessive length of proceedings indemnity to a private party. The Ministry argued that the lower court erred by ignoring the applicant's affluent financial conditions when assessing the irrelevance of the claim. The Supreme Court rejected this, affirming that the statutory presumption of no prejudice applies unless the claim's value is trivial relative to the applicant's socio-economic status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 co. 2-sexies lett. g) l. 89/2001; The presumption of non-existence of prejudice due to excessive length applies unless the claim's value is trivial in relation to the applicant's personal conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso10014/2023 p roposto da : Ministero della Giustizia, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro Italiaonline s.p.a., difesa dall’avvocatoBruno Guaraldi; -controricorrente- avversoil decreto della Corte di appello di Napoli 15 3 2 /2022 del 9 /1 1 /2022 . Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa e ragioni della decisione 1. - Presupposto è un processo di fallimento aperto il 2/7/97 e chiuso il 23/7/21. La società ricorrente per equo indennizzo è stata ammessa al passivo il 9/11/99.
Nella fase monocratica è stata computata una durata irragionevole di 16 anni e liquidati circa € 5.230 di indennizzo, pari all’im- porto ammesso al passivo fallimentare, in applicazione dell’art. 2-bis co. 3 l. 89/2001 (la misura dell'indennizzo non può mai eccedere il valore della causa). Vistosi rigettare l’opposizione, il Ministero ricorre in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria, con cui denuncia che la Corte di appello 2di 4 – 10014 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 3 1 ) – Caponi Est. ha ritenuto erroneamente che il diritto all'indennizzo è riconosciuto in ogni caso in cui il valore della causa presupposta non sia irrisorio, quindi senza che le condizioni personali della parte siano in grado di rilevare nell’apprezzamento di tale irrisorietà.
Si deduce violazione degli artt. 2 co. 2-sexies lett.
g) l. 89/2001, 2697 c.c., cioè della presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio. La parte privata resiste con controricorso e memoria. Nella parte saliente oggetto della censura, la Corte di appello sostiene che una controversia di valore rilevante o comunque non trascurabile non può mai qualificarsi come lite bagatellare per la sola considerazione delle condizioni patrimoniali del soggetto leso dall’irragionevole durata del processo. In critica il Ministero fa valere fondamentalmente il seguente argomento: ai sensi dell’art. 2 co. 2-sexies lett.
g) l. 89/2001, l’irrisorietà della pretesa non può essere valutata in termini che astraggono dalle condizioni economico-finanziarie del ricorrente per l’equo indennizzo.Nella prospettiva di difesa della amministrazione della giustizia, si sostiene in sostanza che il ricorrente per l’equo indennizzo in condizioni abbienti è onerato della prova di fatti secondari da cui desumere il fatto principale della sussistenza del pregiudizio. Se così non fosse,«il riferimento alle ‘condizioni personali della parte’ opererebbe solo a favore dell’istante e mai, invece, come voluto dal legislatore all’atto dell’introduzione della disposizione, a favore dell’amministrazione» (p. 6). Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto, poiché la parte privata si è limitata ad affermare che l’insussistenza del diritto all’equa riparazione può predicarsi solo in caso di giudizi ‘bagatellari’. Ne segue la violazione dell’art. 2 co. 2-sexies lett.
g) l. 89/2001. 2. -Il motivo non è fondato, Secondo l’art. 2 co. 2-sexies lett.
g) l. 89/2001 si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, 3di 4 – 10014 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 3 1 ) – Caponi Est. nel caso diirrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Tale presunzione è da applicare in coerenza con l’elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa, che ha inteso valorizzare tale orientamento , relativa alla cosiddetta «posta in gioco» valutata in comparazione con le condizioni socio-economiche del richiedente.
Su questa linea si è escluso l'equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità minima, inferiore a € 500 (cfr. Cass. 11228/2019, anche con riferimento ad ulteriori precedenti). L’impianto ha trovato conferma anche in pronunce recenti - cui qui si dà continuità - ove si ritiene che il carattere comparativamente bagatellare della pretesa dedotta nel giudizio presupposto, in via tendenziale, rilevi non già per escludere integralmente l’indennizzo, bensì per scendere al di sotto della soglia minima.
Cfr., tra le più recenti, Cass. 3970/2024, alla quale si rinviaanche per riferimenti alla giurisprudenza della Cedu in tema di abuso del ricorso individuale ex art. 34 della Convenzione, che è constatato solo ove il ricorso riguardi una somma di denaro davvero irrisoria o comunque non incida minimamente sugli interessi del ricorrente ( per l’accertamento positivo di un tale caso, cfr. Corte EDU, Bock c. Germania, 22051/07del 2010, ove la posta in gioco nel processo presupposto è € 7,99, pari a l rimbor so del costo di un integratorealimentare prescritto dal medico e il ricorrente è un funzionario statale con stipendio mensile di € 4.500).
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida all’avvocato Bruno Guaraldi, antistatario, in € 1.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. 4