Cassation court remands case due to unresolved conflict on necessary joinder for easement confirmation actions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new role for public hearing due to a lack of uniformity in internal jurisprudence. The appellant argued that necessary joinder was not required because the lower court's judgment only confirmed the existence of an easement without ordering works. Conversely, the respondent contended that confirming an easement over co-owned land necessitates the participation of all co-owners. The court found no settled rule on whether joinder is mandatory solely for declaratory actions regarding easements over co-owned property.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102, 354, 360 c.p.c.: In the absence of uniform jurisprudence regarding whether necessary joinder is required for actions confirming easements over co-owned land, the case must be remanded for public hearing to resolve the conflict.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20323-2023proposto da: CRIPPA ALDA, rappresentata e difesa dall’avv. VALENTINA PONTE e domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro CALDARA PIERGIORGIO, rappresentato e difes o dall’avv. MASSIMO GELMINIe domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 11 6 /20 2 3 de l la CORTE DI APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/06/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 25.1.2014 Caldara Piergiorgio evocava in giudizio Cortinovis Alvise innanzi il Tribunale di Bergamo, invocando l’accertamento dell’inesistenza del diritto del convenuto di transitare su un’area costituente il tratto iniziale di una via privata e di usarla per accedere alla sua proprietà.
Si costituiva il Cortinovis, resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di transito sull’area controversa, o comunque per la costituzione di servitù coattiva, pedonale e carrabile, a fronte dell’interclusione del fondo del convenuto. Con sentenza n. 1671/2020 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece la domanda subordinata di usucapione del diritto di passaggio. Con la sentenza impugnata, n. 1116/2023, la Corte di Appello di Brescia dichiarava la nullità della sentenza per omessa evocazione in giudizio di Caldara Giangiacomo, comproprietario del fondo servente e ritenuto contraddittore necessario, e disponeva la remissione degli atti al giudice di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia Crippa Alda, erede di Cortinovis Alvise, affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso Caldara Piergiorgio. Inprossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario del fondo servente, senza considerare che la domanda riconvenzionale accolta in prime cure aveva ad oggetto il solo accertamento dell’intervenuta costituzione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, per usucapione, e non anche l’esecuzione di opere implicanti una modifica dello stato dei luoghi.
Sulla questione proposta dal motivo in esame si rileva un contrasto giurisprudenziale interno alla sezione. Da un lato, infatti, si è affermato il principio secondo cui “L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo”(Cass.
Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016 , Rv. 639635; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8261 del 07/06/2002 , Rv. 554957 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 17663 del 05/07/2018 , Rv. 649384). Dall’altro lato, si è invece ritenuto che“Rispetto ad una domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un fondo in comunione sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei partecipanti alla comunione, essendo la servitù un diritto reale indivisibile, che comporta un accertamento (positivo o negativo) nei confronti di tutti i comproprietari del bene dedotto come servente” (Cass.
Sez. 2 , Sentenza n. 941 del 26/01/1995 , Rv.489992; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 11709 del 18/09/2001 , Rv. 549287). Tale secondo orientamento è stato ripreso nella recente evoluzione giurisprudenziale della sezione, laddove si è ribadito che, in ogni caso, quando viene in rilievo una domanda finalizzata all’accertamento o allacostituzione di una servitù di passaggio, tutti i proprietari delfondo servente hanno diritto di partecipare al giudizio (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 10732 del 03/05/ 2017, non massimata, in motivazione, pag. 5; nonché Cass.
Sez. 2 , Sentenza n. 3836 dell’08/02/2019, non massimata, in motivazione, pag. 5). Poiché dunque non si rinviene uniformità di visione in relazione alla questione, concernente la sussistenza, o meno, del litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari del fondo servente, in relazione alla causa nella quale si controverta dell’esistenzadi un diritto di servitù a carico del fondo medesimo, il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
Così deciso i