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Ordinanza — n. 18325/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the causal link between procedural delay and financial damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18325/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific argumentation connecting procedural delays to the claimed financial damages. The appellant failed to demonstrate a direct causal link between the opponent's 2016 bank capacity and the 2021 transaction failure, merely citing a bank statement without detailed reasoning. Consequently, the Court rejected the claim that the appellate court erred in excluding unreasonable delay impacts on the damages.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; The party claiming damages must specifically demonstrate that the financial loss is a direct and immediate consequence of the procedural delay, providing a detailed causal nexus rather than general allegations.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity causal nexus procedural delay financial damages inadmissible appeal direct consequence burden of proof danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 2-bis l. 89/2001
Art. 2056 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11829/2018
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Testo completo

4 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso12173/2023 proposto da: Nitka Aleksandra, difesadall'avvocato Stefano Del Villano ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difesodall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di B ologna 568/2022 del 25/11/2022. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione Nel processo presupposto la partesuccessivamente ricorrente per equo indennizzo è convenuta nel 2004 in un’azione di simulazione di compravendite immobiliari che in appello è stata rigettata.

Nella pendenza del giudizio di cassazione, le parti concludono una transazione e la controparte rinuncia al ricorso. Nel 2021 questa Corte pronuncia l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Rigettata nella fase monocratica, la domanda di equo indennizzo è parzialmente accolta nella fase collegiale, con liquidazione di € 4.500. 2di 2 – 1 2173/ 2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 9 ) – Caponi Est. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo in cui si denuncia che la Corte di appello ha escluso l’impatto della durata irragionevole del processo presupposto sui danni patrimoniali lamentati dalla ricorrente come dovuti alla sopravvenuta insolvenza della controparte e alla necessità di pagare le spese processuali.

Si deduce violazione degli artt. 2-bis l. 89/2001, 2056 e 1223 c.c., 115 c.p.c. Resiste il Ministero con controricorso. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Èonere della parte dimostrare che i danni patrimoniali sono conseguenza immediata e diretta del ritardodel processo (cfr . Cass. 11829/2018 ) . Nel casoattuale l’onere non è stato rispettato, poiché la ricorrente si limita a dire di aver allegato un estratto conto bancario che attestava la capienza della controparte nel 2016 a fronte di una transazione nel 2021 con rinuncia delle parti alle rispettive pretese, senza argomentare in modo sufficientemente dettagliato e specifico circa il nesso causale ipotizzato tra la capienza della parte debitrice nel 2016 e l’insorgere di un danno quantificato in complessivi € 108.769,58 (di cui € 10.000 di danno non patrimoniale e€ 98.769,58 di danno patrimoniale).

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte con- troricorrente, che liquida in €1.500, oltre alle spese d