Cassation court dismisses appeal against co-owner but remands case regarding director of works liability due to omitted ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal between the co-owners, Mario and Giovanni Pichierri, as their dispute was extinguished by a settlement agreement. However, the court found the second ground of appeal valid because the Court of Appeal failed to rule on the claim for indemnity against the director of works, Roberto Corrado, which had been raised in both first and second instance. Consequently, the judgment was quashed regarding Corrado's liability, and the case was remanded to the Court of Appeal of Lecce for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 4; Art. 360 c.p.c., n. 5: When a lower court omits to rule on a claim properly raised in both first and second instance, the cassation court must quash the judgment and remit the case to the appellate court for a decision on that specific issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1440/2019 R.G. proposto da : PICHIERRI MARIO, elettivamente domiciliato inROMA, VIA A. GRAMSCI, 54, presso lo studio dell’avvocato RIZZO GIUSEPPE (RZZGPP75P15D862W),rappresentato e difeso dall'avvocato DE LAURENTIIS CARLO BATTISTA (DLRCLB70A11E882K); -ricorrente- contro PICHIERRI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ZINGAROPOLI MARIA (ZNGMRA74E62L049T); -resistente- CORRADOROBERTO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ. DIST. DI TARANTO,n. 359/2018 , depositata i l 31/07/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Giovanni Pichierri ha citato in giudizio Mario Pichierri, deducendo di avere commissionato al convenuto opere di ristrutturazione del suo immobile e chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento del danno pari alle spese necessarie all’eliminare dei vizi e difetti delle opere effettuate e al mancato utilizzo dell’immobile, quantificato nella complessiva somma di euro 25.720,64. Il convenuto, costituendosi, chiedeva di rigettare la domanda e di essere autorizzato a chiamare in causa il direttore dei lavori Roberto Corrado, domandando, nell’ipotesi di accoglimento della domanda dell’attore, di ritenere responsabile Corrado e di condannare lo stesso alla eventuale somma determinata in corso di causa e comunque a tenerlo indenne da ogni condanna.
Corrado si costituiva, deducendo l’esecuzione diligente del suo incarico. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 413/2015, ha ritenuto non provata la tempestiva denuncia dei vizi, non riconosciuti dall’appaltatore e ha così rigettato la domanda.
2. La sentenza era impugnata da Giovanni Pichierri. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza 31 luglio 2018, n. 359, ha accolto il gravame di Giovanni Pichierri e ha condannato Mario Pichierri al pagamento in suo favore di euro 10.400,18. Ad avviso della Corte d’appello, il profilo della tempestività della denuncia dei vizi era irrilevante, avendo Mario Pichierri riconosciuto i medesimi, ed era sussistente in capo a Giovanni Pichierri il diritto alla garanzia con conseguente fondatezza della sua domanda di condanna al risarcimento del danno, quantificato seguendo la stima dei costi necessari per l’eliminazione dei vizi formulata dal consulente tecnico d’ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
3. Avverso la sentenza Mario Pichierri ha proposto ricorso per cassazione. In data 7 maggio 2021 Giovanni Pichierri ha depositato la procura di nomina di un proprio difensore in relazione al presente giudizio. L’intimato Roberto Corrado non ha proposto difese. In data 9 dicembre 2023 il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dato atto della cessazione della materia del contendere nei confronti di Giovanni Pichierri, insistendo nella censura proposta avverso la sentenza d’appello relativa alla posizione del direttore dei lavori Roberto Corrado. In data 8 gennaio 2024 è stato depositato un atto sottoscritto da Mario e Giovanni Pichierri con il quale, premesso di essere addivenuti a un accordo transattivo il 15 novembre 2022, Mario Pichierri ha dichiarato di rinunciare al ricorso e Giovanni Pichierri ha dichiarato di accettare tale rinuncia. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi:
1) Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1326, 1667 e 1668 c.c., ai sensi del n. 5 dell’art.360 c.p.c., laddove la Corte, nell’affermare che Mario Pichierri aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati dal committente, avrebbe obliterato alcuni elementi di fatto che avrebbero condotto ad una diversa decisione; la Corte non ha così considerato che Mario Pichierri aveva fin dal primo atto di costituzione contestato l’esigenza di vizi, non aveva mai riconosciuto l’esistenza degli stessi e aveva sempre spiegato di avere svolto un ruolo di mero esecutore materiale degli ordini e delle direttive impartite dal committente e dal direttore dei lavori.
2) Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciare sulla domanda proposta in primo grado e riproposta in appello nei confronti di Roberto Corrado, con condanna dello stesso a ritenere indenne e manlevare a qualsiasi titolo e/o ragione Mario Pichierri da qualsiasi condanna.
3) Il terzo motivo contesta violazione degli artt. 2697 e 2724 c.c., ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., avendo la Corte d’appello ritenuto che la richiesta di Mario Pichierri di esperire prova testimoniale, della quale il Tribunale aveva dichiarato l’implicita decadenza stante la mancata dimostrazione della necessaria intimazione ai testi, richiesta istruttoria non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale, fosse da reputarsi inammissibile in quanto implicitamente rinunziata; la Corte d’appello non ha infatti considerato che all’udienza di precisazione delle conclusioni parte convenuta aveva regolarmente riproposto la domanda di assunzione della prova testimoniale.
Come si è detto in premessa, il ricorrente Mario Pichierri, premesso di essere addivenuto ad un accordo transattivo con Giovanni Pichierri, ha rinunciato al ricorso nei confronti di quest’ultimo. Tale rinuncia, se comporta l’estinzione del giudizio nei confronti di Giovanni Pichierri, non priva d’interesse il ricorso nei confronti dell’intimato Roberto Corrado. Va quindi anzitutto esaminato il secondo motivo concernente l’omessa pronuncia sulla domanda proposta nei confronti di Roberto Corrado. La censura è fondata. In primo grado, Mario Pichierri, convenuto in giudizio, ha chiamato in causa Roberto Corrado, chiedendo di essere garantito dal medesimo e pertanto chiedendo di condannare il medesimo al pagamento delle somme alle quali fosse egli stesso stato condannato e comunque a ritenerlo indenne da ogni condanna pronunciata nei suoi confronti.
La domanda è stata assorbita in primo grado, avendo il Tribunale di Taranto rigettato la domanda principale di Giovanni Pichierri. La medesima è stata riproposta in appello da Mario Pichierri, così che il giudice di secondo grado, dopo aver accolto, sia pur parzialmente, la domanda di condanna proposta da Giovanni Pichierri nei confronti di Mario Pichierri, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di garanzia da quest’ultimo proposta. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo e del terzo motivo del ricorso. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione parziale del giudizio di legittimità, limitatamente alla causa tra Mario Pichierri e Giovanni Pichierri ; accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da Pichierri Mario nei confronti di Roberto Corrado, assorbiti i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’app