Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18317/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against excessive delay calculation in equitable compensation proceedings, ruling one year is the maximum reasonable term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18317/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's calculation of excessive delay in an equitable compensation proceeding. The appellant argued the appellate court incorrectly included six months and five days of administrative payment time into the procedural delay, totaling seven years instead of eight. The court ruled that the reasonable term for the merits phase is strictly one year, and the period between the conclusion of the cognitive phase and the start of the execution phase is not part of the procedural duration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 e 2-bis l. 89/2001; 6 para. 1 Cedu; 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.: The reasonable term for the merits phase of equitable compensation proceedings is strictly one year, excluding the time interval between the definitive conclusion of the cognitive phase and the initiation of the execution phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable compensation proceedings reasonable term of proceedings procedural delay calculation cognitive phase execution phase excessive delay compensation administrative payment period Cassation appeal outcome restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 and 2-bis of Law 89/2001
Article 6, paragraph 1 of the European Convention on Human Rights
Article 111, paragraph 2 of the Constitution
Article 117, paragraph 1 of the Constitution

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 11004/2023 proposto da: Giaccio Carmine, difesodagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coro- nas; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia; -intimato- avversoil decreto della Corte di appello di Perugia 325/2022 del 6/12/2022. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione Presupposto è un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»). L’unico motivo di ricorso, illustrato da memoria, denuncia che la Corte di appello di Perugia ha erroneamente aggiunto al periodo di un anno - che è la durata ragionevole del processo di equa riparazione (nel grado di merito) - anche l’ulteriore lasso di 6 mesi e 5 giorni, come tempo concesso alla pubblica amministrazione per pagare l’equo indennizzo.

Così ha computato la durata irragionevole del processo presupposto in 7 e non in 8 anni (precisamente: 2di 3 – 11004/2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 5 ) – Caponi Est. in 7 anni, 9 mesi e 5 giorni, da arrotondare a 8). Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001, 6 para. 1 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.Il motivo è accolto. L’errore in cui è incorsa la Corte di appello di Perugia è frutto delle incertezzepresenti fino a ieri nella giurisprudenza di merito. Tali incertezze, già chiarite da Cass. 10182/2022, sono state sgomberatedi nuovo da Cass.3023/2024, da cui si riprende il passo successivo di questo capoverso.

Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un lasso di tempo determinato decorrente dalla definizione della fase di cognizione. Fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass.

SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass.33764/2022). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr. Cass. 10182/2022, cit., tra le altre). ACass. 3023/2024, cit., si rinvia per l’argomentazione complessiva, più ampia di quella strettamente necessariaper decidere questo caso.

La Corte di appello di Perugia ha errato nel computarea titolo di durata ragionevole del grado di merito del processo presupposto, oltre ad un anno, anche il periodo di 6 mesi e 5 giorni. Così la Corte territoriale ha liquidato la somma 3di 3 – 11004/2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 5 ) – Caponi Est. di € 2.800 per 7 anni di durata irragionevole di un processo presupposto durato complessivamente (nelle sue fasi di cognizione e di ottemperanza) 8 anni, 9 mesi e 5 giorni. La durata irragionevole è invece da arrotondare a 8 anni, una volta scomputato unicamente un anno (lo si ripete) dalla durata complessiva del giudizio di equa riparazione.

Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso, cass a il provvedimento impugnato , rinvia la causaalla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese