Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18315/2024 — snciv Generato dall'IA

Court partially allows appeal against excessive process duration, rejecting amendment of claim but correcting calculation of reasonable time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court failed to rule on an added request regarding further process duration, deeming such amendments inadmissible in ongoing proceedings. However, the Court found the lower court erred in calculating the reasonable time for the underlying process by incorrectly including the period between the judgment and the payment order. Consequently, the appeal was partially allowed, the decision was annulled, and the case was remitted for a corrected calculation of the equitable compensation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 e 2-bis l. 89/2001; Art. 112 c.p.c.: The structure of the fair compensation process prohibits modifying the initial claim to assert rights for additional unreasonable duration periods, yet the appellate court must correctly calculate the reasonable time by excluding the interval between the conclusion of the knowledge phase and the commencement of the execution phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
equa riparazione durata ragionevole processo esecutivo modifica domanda indennizzo equo cassazione ordinanza l. 89/2001 durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 l. 89/2001
5 l.89/2001) a disposizione del Ministero per pagare l’indennizzo, cosicché il periodo indennizzabile è ridotto adanni 3, mesi 5 e giorni 29, arrotondati (ex art. 2-bis co.
Art. 2-bis l. 89/2001
5 l.89/2001) a disposizione del Ministero per pagare l’indennizzo, cosicché il periodo indennizzabile è ridotto adanni 3, mesi 5 e giorni 29, arrotondati (ex art. 2-bis co.
Art. 5-sexies co. 5 l. 89/2001
primo motivo –ha de- trattocome durata ragionevole il periodo di tre anni (un anno per ogni grado di giudizio, compreso quello di rinvio) e l’ulteriore periodo di mesi 6 e giorni 5 (ex art. 5-sexies co.
Art. 6 para. 1 CEDU
Art. 112 c.p.c.
rigetto del motivo con cui si censura ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulla parte della domanda aggiunta in corso di causa.
Art. 111 co. 2 Cost.
Art. 117 co. 1 Cost.
art. 112 c.p
rigetto del motivo con cui si censura ex art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

10/5/2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 11033/2023 proposto da: Miele Alessandro, difesodagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coro- nas; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia; -intimato- avverso il decreto della Corte di appello di Perugia 3 41 /2022 del 30/11/2022. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione 1. - Presupposto è un processo di equa riparazione, articolatosi in una fase di cognizione e in una fase esecutiva, conclusosi con un indennizzo pari a € 8.250.

Il 25/6/2022 viene proposta la domanda di equo indennizzo («Pinto su Pinto»)di € 1.600 (€ 400x4 anni di durata irragionevole del pro- cesso presupposto). All’esito della fase monocratica è liquidata la somma di € 1.200, confermata nella fase collegiale (sulla base di un conteggio 2di 4 – 110 33 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 6 ) – Caponi Est. diverso). La parte privata ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero rimane intimato. 2.1. - Il primo motivo denuncia che la Corte di appello di Perugia ha omesso di pronunciarsi sulla parte della domanda aggiunta con la memoria del 16/9/2022, in ragione dell’ulteriore durata della fase esecutiva (anni 2, mesi 4, giorni 15) conclusasi in corso di giudizio con l’emissione in data 10/6/2022 del decreto autorizzativo delpagamento dell’indennizzo dovuto.

Fa valere che, a fini del computo della durata del processo, la fase di ot- temperanza si conclude con l’effettivo pagamento del credito (non già con il provvedimento che definisce il giudizio con la nomina del commissario ad acta). Nel caso di specie il pagamento è avvenuto il 10/6/2022 con l’emis- sione del decreto di autorizzazione al pagamento dell’indennizzo dovuto. 2.2. - Il secondo motivo denuncia che la Corte di appello, dopo aver ri- determinato la durata del giudizio presupposto in anni 6 e giorni 4 -omet- tendo di tener conto dell’ulteriore periodo di tempo intercorso fino all’emis- sione del mandato di pagamento del 10/6/2022 cfr. primo motivo –ha de- trattocome durata ragionevole il periodo di tre anni (un anno per ogni grado di giudizio, compreso quello di rinvio) e l’ulteriore periodo di mesi 6 e giorni 5 (ex art. 5-sexies co. 5 l.89/2001) a disposizione del Ministero per pagare l’indennizzo, cosicché il periodo indennizzabile è ridotto adanni 3, mesi 5 e giorni 29, arrotondati (ex art. 2-bis co. 1 l. 89/2001) ad anni 3.

Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001, 6 para. 1 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.3. –Il primo motivo è infondato. La struttura del processo di equa riparazione impedisce di modificare la domanda in corso di causa,al fine di far valere il diritto all’equo indennizzo per il lasso di durata irragionevole ulteriore rispetto a quello a base del petitum introduttivo. Se del caso, la pretesa ulteriore potrà dedursi in un giudiziodistinto. Dall’inammissibilità della modifica della domanda, segue il 3di 4 – 110 33 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 6 ) – Caponi Est. rigetto del motivo con cui si censura ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulla parte della domanda aggiunta in corso di causa.

Il primo motivo è rigettato. 3. –Il secondo motivo è fondato. Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cogni- zione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare com- plessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un lasso di tempo determinato decorrente dalla definizione della fase di cognizione.

Fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo inter- corrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecu- tiva non ècomputato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poi- ché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legit- timità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass.33764/2022). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecu- tivo, prima di dare impulso all’esecuzione (cfr.

Cass. 10182/2022, 3023/2024). Pertanto, la Corte di appello di Perugia ha errato nel computare a titolo di durata ragionevole del grado di merito del processo presupposto, oltre ad un anno, anche il periodo di 6 mesi e 5 giorni,cosicché il periodo inden- nizzabile è stato illegittimamente ridotto ad anni 3, mesi 5 e giorni 29, ar- rotondati (ex art. 2-bis co. 1 l. 89/2001) ad anni 3, anziché ad anni 4 se- condo il computo corretto. 4. –In sintesi, il secondo motivo è accolto, il primo motivo è rigettato, il provvedimento impugnatoè cassato in relazione al motivo accolto , la causa 4di 4 – 110 33 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 6 ) – Caponi Est.

è rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte acco glie i l secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo , cassa il provvedimento impugnatoin relazione al motivo accolto , rinvia la causaalla Corte di appello di Perugia, in diversa