Supreme Court rejects presumption of no prejudice when bankruptcy proceedings successfully increase assets for workers. Workers win appeal on reasonable duration rights. Court remands case to lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation rejected the Ministry's argument that integral creditor satisfaction in bankruptcy implies no prejudice from procedural delay. Workers claimed the lower court wrongly applied a presumption of no harm based on increased bankruptcy assets. The Court ruled that achieving the bankruptcy goal does not negate the right to a reasonable duration, especially for labor claims. Consequently, the lower decision was annulled and the case remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 co. 2-septies l. 89/2001; Art. 36 Cost.: The increase of the active mass in bankruptcy proceedings does not constitute the 'advantage' required to presume the absence of prejudice from unreasonable duration, as the very purpose of bankruptcy is asset maximization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso12891/2023 proposto da: Bertini Luigi, Bissoli Germano, Belluzzo Enrico, Montagnana Olivo, Faccioli Luciano, Bolognesi Luigino, Castellani Fiorenzo Guido, Bolognesi Giuseppe, Da Re Giordano, Danieli Roberto, Bologna Roberto, Borasca Luigino, Borin Roberto, Bongiorno Mario, Lago Alberto, Mantoan Cinzia, Malin Andrea, Ma- gonara Massimo, Grigolo Roberto, Malin Claudio, Magonara Fernando, Ros- sato Lucio, Perencin Francesco, Montagnana Brunetta, Mantovani Fausto, Pitoni Flaviano, Mantoan Mirka, Ramarro Giuseppina, Montagnana Monica, Taccon Paolo, Zanetti Claudio, Sartori Guido, Valdo Gianfranco, Valentini Andrea, Vedovello Paolo, Belfiori Carlo, Trivellato Giancarlo, Spiazzi Giu- seppe, Montagnana Edi, difesidall'avvocato Bruno Guaraldi ; -ricorrenti- contro Ministero della Giustizia, difesodall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Venezia 434/2022 del 30/11/2022.
Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. 2di 4 – 12891 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 3 2 ) – Caponi Est. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione 1. -Presupposta è la procedura fallimentare della Telenit s.p.a., aperta il 28/4/92 e chiusa il 6/9/18. Propongono la domanda di equo indennizzo il 21/8/18 34 lavoratori dipendenti, quali creditori ammessi al passivo, soddisfatti integralmente in due rate (dicembre 2006 e giugno 2007). Dopo una fase di cassazione (Cass. 9590/22) sul profilo della tempestività della domanda, quest’ultima è rigettataex art. 2 co. 2 - septies l. 89/01, perché «si evince dal rendiconto finale ex art. 116 l.f. [che] è stato proprio il protrarsi della procedura a far acquisire alla massa attiva ulteriore liquidità che ha permesso agli odierni ricorrenti di ottenere l’integrale soddisfacimento del proprio credito, grazie all’esperimento vittorioso di numerose azioni revocatorie e quindi di ottenere un vantaggio patrimoniale pari o superiore[…] all’indennizzo cui avrebbero diritto, con conseguente venir meno del relativo diritto.
Né le parti ricorrenti hanno dedotto o svolto istanze a prova contraria, sicché la domanda andrà respinta». Ricorrono in cassazione i lavoratori con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero con controricorso. 2. - Il primo motivo denuncia che la Corte di appello ha ritenuto che il fatto che i lavoratori della società fallita (ricorrenti in equo indennizzo) siano stati soddisfatti integralmente nei loro crediti, pur se a distanza di 15 anni dall’apertura della procedura fallimentare, lasci presumere che costoro abbiano conseguito un vantaggio patrimoniale eguale o maggiore rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto (cfr. art. 2 co. 2-septies l. 89/01, di cui si deduce la violazione in relazione agli artt. 6 Cedu, 1 primo prot. add. 111 e 117 cost.).
Il secondo e il terzo motivo denunciano che la Corte di appello ha applicato retroattivamente l’art. 2 co. 2-septies l. 89/01, poiché i ricorrenti hanno già maturato 9 anni di durata irragionevole alla data di entrata in vigore della norma (1/1/16). Sotto questo profilo si assume la violazione delle stesse norme di cui al primo motivo e dell'art. 2909 c.c. 3di 4 – 12891 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 3 2 ) – Caponi Est. Il quarto motivo denuncia che la Corte di appello ha applicato l’art. 2 co. 2-septies l. 89/2001 d’ufficiosenza prima sottoporre la questione alle parti ricorrenti.
Si deduce violazione dell’art. 101 co. 2 c.p.c. (e nullità della decisione). 3. –Sono accolti i primi due motivi, assorbiti i restanti. I vantaggi patrimoniali (eguali o maggiori dell’indennizzo altrimenti dovuto) di cui parla l’art. 2 co. 2-septies l. 89/2001 per fare luogo alla presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo non sono costituti dall’incremento della massa attiva nella procedura fallimentare presupposta, quand’anche sia proprio tale incremento a consenti re il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo.
Infatti, poiché lo scopo della procedura fallimentare è proprio quello di incrementare la massa attiva al fine di soddisfare i crediti ammessi al passivo quanto più è possibile praticamente, l’argomentazione sviluppata dalla Corte di appello di Venezia equivale a dire: se il processo raggiunge il suo scopo, allora in via di principio non importa più quanto tempo ha impiegato a conseguirlo: si presume che non vi sia alcun pregiudizio derivante dalla durata. In altre parole, ci si accomiatacosì dal principio della durata ragionevole del processo.
L’argomentazioneè illogica, senza necessità di aggiungere che in questo caso entrano in gioco crediti di lavoratori, per cui è rimasto frustrato il diritto ex art. 36 cost. per tutto il protrarsi della procedura(cfr. Cass. 34460/2023, 10412/2009). Sono accoltii primi due motiv i di ricorso , sono assorbit i i restanti motiv i , è cassato il provvedimento impugnato in relazione ai motiv i accolt i , è rinviata la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
4di 4 – 12891 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 3 2 ) – Caponi Est. La Corte accogliei prim i due motiv i di ricorso , dichiar a a ssorbit i i restanti motivi, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accoltirinvia la causa alla Corte di appello diVenezia, in diversa composizione, an