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Ordinanza — n. 18310/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim regarding excessive process duration in equitable compensation proceedings, ruling execution phase not part of process time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18310/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the appeal against an appellate decision that included a six-month gap between judgment and payment in the calculation of reasonable process duration. The private parties argued this delay violated their right to a fair trial under Article 6 of the ECHR, while the Ministry contended the period was discretionary. The court ruled that the execution phase is distinct from the process phase, meaning the time between the final judgment and the start of enforcement does not count toward the one-year reasonable duration limit.

Regesto Legislator

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Art. 5-sexies co. 5 l. 89/2001; Art. 6 para. 1 CEDU: The reasonable duration limit applies to the cognitive phase only; the period between the definitive judgment and the initiation of the execution phase is not part of the process duration.

Parole chiave

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equitable compensation proceedings reasonable process duration cognitive phase execution phase Article 6 ECHR violation procedural time calculation durata ragionevole del procedimento restituzione del termine durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5-sexies co. 5 l. 89/2001
L’unico motivo denuncia che la Corte di appello ha computato nel periodo di durata ragionevole del processo anche il lasso di mesi 6 e giorni 5 (ex art. 5-sexies co. 5 l. 89/2001), a disposizione del Ministero per pagare l’indennizzo, mentre esso non è tempo del processo.
Art. 6 para. 1 CEDU
Art. 111 co. 2 Cost.
Art. 117 co. 1 Cost.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 11146/2023 proposto da: Palmiero Antonio, Sartori Torquato, Minnei Antonio, difesi da gli avvocat i Salvatore Coronas e Umberto Coronas; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avversoil decreto della Corte di appello di Perugia 342/2022 del 6/12/2022 . Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione Presupposto è un processo di equa riparazione, articolatosi in una fase di cognizione e in una fase esecutiva.

Proposta nel 2022 la domanda di equo indennizzo(«Pinto su Pinto»), accolta parzialmente l’opposizione principale, rigettata quella incidentale, è liquidato un equo indennizzo di € 1.200 ad Antonio Palmiero e di € 800 ad Antonio Minnei e a Torquato Sartoriciascuno. Ricorrono le parti private con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il ministero con controricorso. 2di 3 – 11 1 4 6 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 7 ) – Caponi Est. L’unico motivo denuncia che la Corte di appello ha computato nel periodo di durata ragionevole del processo anche il lasso di mesi 6 e giorni 5 (ex art. 5-sexies co. 5 l. 89/2001), a disposizione del Ministero per pagare l’indennizzo, mentre esso non è tempo del processo.

Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001, 6 para. 1 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.Il motivo è accolto. Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un lasso di tempo determinato decorrente dalla definizione della fase di cognizione.

Fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass.33764/2022). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione (così, Cass. 10182/2022, 3023/2024).

Pertanto, la Corte di appello di Perugia ha errato nel computareil periodo di 6 mesi e 5 giornia titolo di durata ragionevole del grado di merito del processo presupposto, oltre ad un anno (il quale segue dal computo corretto). 3di 3 – 11 1 4 6 /2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 7 ) – Caponi Est. Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso, cass a il provvedimento impugnato , rinvia la causaalla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese de