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Ordinanza — n. 18288/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguished case without ruling on merits or costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18288/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the cassation appeal without issuing a ruling on the merits or costs. The appellant, Udinese Calcio S.p.A., had challenged a lower court decision regarding stadium signage, but the proceedings terminated when the appellant withdrew the appeal near the chamber session. The court accepted this withdrawal and formally closed the case under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal and the opposing party accepts, the court must extinguish the proceedings without ruling on the merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal no ruling on merits Code of Civil Procedure legittimazione a contestare licenza opposizione al marchio declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12899-2020proposto da: UDINESE CALCIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI n. 5 , nello studio dell’avv. LUCA MAZZEO, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti ANDREA FRANCHIN e LUCA DE PAULI -ricorrente - contro COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI n. 34, nello studio dell’avv.NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti GIANGIACOMO MARTINUZZI e CLAUDIA MICELLI -controricorrente - avverso la sentenza n. 24 /20 20 de l la CORTE DI APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal PG dott.

Alessandro Pepe; FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 4.11.2016 la società Udinese Calcio S.p.a., superficiaria dello stadio cittadino, evocava in giudizio il Comune di Udine innanzi il locale Tribunale, chiedendo accertarsi che le due scritte “Dacia Arena” esistenti sul fronte esterno delle curve dell’impianto sportivo non costituivano insegne pubblicitarie, né insegne di esercizio, ma piuttosto la denominazione commerciale dell’impianto stesso, e dunque erano sottratte all’ambito di applicazione dell’art. 23 del codice della strada e degli artt. 47 e 48 del relativo regolamento di attuazione, nonché inibirsi al Comune convenuto di esercitare turbative e molestie, ovvero di invocare la rimozione delle dette scritte.

Nella resistenza del Comune il Tribunale di Udine, ravvisata la propria giurisdizione, con sentenza n. 845/2018 rigettava la domanda. Interponevano appello avverso detta decisione, rispettivamente, Udinese Calcio S.p.a. in via principale, ed il Comune di Udine in via incidentale, quest’ultimo eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con la sentenza impugnata, n. 24/2020, la Corte di Appello di Trieste accoglieva l’appello incidentale spiegato dal Comune avverso la decisione di prime cure, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo.

Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia Udinese Calcio S.p.a., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Udine. Il PG (n persona del Sostituto dott. Alessandro Pepe)ha chiesto alla Corte di valutare la possibilità di rimettere la causa alle SSUU o comunque di fissare la pubblica udienza, con riserva di formulare conclusioni sul merito. In prossimità dell’ adunanza camerale , è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente accettato dalla parte controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare ed assorbente, per effetto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente, va disposta l’estinzione del presente giudizio di legittimitàsenza alcuna pronuncia sulle spese (v. art. 391 cpc).

PQM la Corte dichiara estintoil presente giudizio di legittimità . Così deciso in Roma, nella camera d