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Ordinanza — n. 18272/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of litigation by both parties under Article 391 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18272/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because both the condominium and the individual owners withdrew their respective lawsuits. The original dispute involved a claim for easement compensation against the condominium and specific owners, which had previously been partially upheld by the Court of Appeal. Since both sides formally renounced their claims and accepted the opponent's withdrawal, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without addressing the substantive legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their claims and accept the opponent's withdrawal, the court must declare the judgment extinguished without ruling on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of litigation extinction of cassation appeal Article 391 Code of Civil Procedure joint renunciation of claims termination of proceedings contratto di manutenzione modifica dei contributi di mantenimento contratto d'assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cpc senza alcuna pronuncia sulle spese.
artt. 2909 c.c
Con il secondo mezzo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 102, 307 e 370 c.p.c., ai sensi dell’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26669/2020 R.G. proposto da : CONDOMINIO VIA DELLA CAPPELLA VECCHIA 8/A NAPOLI, GIUSTI FELICE, GIUSTI BENEDETTO, GIUSTI MARIA LUDOVICA, GIUSTI ZENO, BRUNI ANTONIA, MARGARITA VITTORIO, CAPUANO AMEDEO, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato FABRICATORE CLAUDIO (FBRCLD59T22F839S) -ricorrenti- contro PORTESI ARMIDA, CATALANI FRANCESCO, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato TRAPANI LUIGI (TRPLGU59D02F839G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2191/2020 depositata il19/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Armida Portesi, Fabrizio e Francesco Catalani chiesero al Tribunale di Napoli la condanna del Condominio di Via Cappella n. 8/A in Napoli, nonché dei singoli condomini Baculo, Giusti, Bruni, Margarita e Capuano, al pagamento dell’indennità prevista per l’esercizio di una servitù di passaggio. Tale servitù era stata costituita a favore dell’allora proprietaria s.p.a. Sant’Arpino con atto notaio Fiordiliso il 28 gennaio 1959 e poi rideterminata con scrittura privata del 28 dicembre 1994.

All’esito dell’istruttoria, il giudice adito accolse la domanda, liquidando a favore degli attori il complessivo importo di € 118.242,13, comprensivo di annualità ed interessi maturati dal 1996 alla proposizione della domanda. La predetta decisione era impugnata dai soccombenti e, nella resistenza delle controparti, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2191 del 19 giugno 2020 accoglieva il gravame, limitatamente alla disposta condanna solidale dei condomini Baculo, Giusti, Bruni, Margarita e Capuano, che rendeva parziaria, in rapporto alla rispettiva quota di partecipazione millesimale al condominio.

Respingeva nel resto. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione il Condominio di via Cappella Vecchia, Felice, Benedetto, Maria Ludovica e Zeno Giusti, Antonia Bruni, Vittorio Margarita ed Amedeo Capuano, sulla scorta di quattro motivi. Resistono con controricorso Francesco e Fabrizio Catalani, in proprio e quali eredi della madre Armida Portesi. RAGIONI DI DIRITTO 1. Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

2. Con il secondo mezzo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 102, 307 e 370 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

3. Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. nonché 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

4. La quarta doglianza s’impernia sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente respinto l’eccezione di nullità delle scritture del 1994, formulata sul presupposto che l’amministratore del condominio non fosse legittimato alla sottoscrizione di un negozio contenente impegni pecuniari a carico dei titolari della servitù di passaggio.

5. Rileva preliminarmente la Corte che i ricorrenti hanno fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso. A loro volta, con atto del 2 maggio 2024, i controricorrenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia avversaria e di rinunciare al controricorso. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cpc senza alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.