Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Francesco Garrasi, challenged a second-instance judgment against Manuela Sanna and related parties but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27915/2022 R.G. proposto da : GARRASI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Cagliari via Bellini, presso lo studio dell’avvocato COLAMATTEO MARCELLO (CLMMCL72C29B354B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SANNA MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE AVENTINO N.98, presso lo studio dell’avvocato LA BARBERA PAOLO (LBRPLA66E28H501Z) rappresentata e difes a dall'avvocato MELAS ROBERTA (MLSRRT65C67B354Z) -controricorrente- nonchè contro AMBROSANIO GENNARO, ZAZZARO ENRICO, TERRA SARDA IMMOBILIARE IL FORUM DI MANUELA SANNA, VERANT IMMOBILIARE S.R.L., -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n.284/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso