Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Gattafoni, filed a decree against the respondent, Mabella, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.217/2021 R.G. proposto da : GATTAFONI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PLACIDI SRL rappresentato e difeso dall'avvocato GATTAFONI ANGELO (GTTNGL43L01C770A) -ricorrente- contro MACHELLA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato TALARICO STEFANO (TLRSFN72R06C352I) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSTINI STEFANO (GSTSFN54T26G157L) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MACERATA n.1507/2018 depositata il 25/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg