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Ordinanza — n. 18171/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against C.T.U. fee liquidation, ruling vacation fees invalid when statutory scales apply.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18171/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Rediler Costruzioni Srl against a Spoleto Tribunal order refusing to apply a fixed fee scale for a construction technical expert. The Tribunal had incorrectly applied a percentage-based scale and resorted to 'vacation fees' due to uncertainty regarding the case value, despite the expert's own valuation. The Court held that the lack of certainty on the property value does not justify using vacation fees as a residual measure when the statutory scale is applicable, and the lower court failed to examine the fact that another technician had already performed the relevant investigations.

Regesto Legislator

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Art. 11, d.m. 30/05/2002; Art. 12, d.m. 30/05/2002: The lack of certainty regarding the value of the subject matter does not justify the use of vacation fees as a residual measure for liquidating the fee of a technical expert in construction matters when the statutory scale is applicable.

Parole chiave

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technical expert fees construction law vacation fees statutory scales case value uncertainty Cassation procedure fee liquidation determinazione del valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 15, d.lgs. n. 150 del 2011
Rediler Costruzioni Srl (“Rediler”) ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Spoleto, ai sensi dell’art. 15, d.lgs. n. 150 del 2011,e dell’art.
Art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002
150 del 2011,e dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto emesso dal medesimo ufficio il 04/05/2018, che liquidava € 6.000,00, a titolo di onorari, al dott.
Art. 11, d.m. 30/05/2002
12 e la falsa applicazione dell’art. 11, d.m. 30/05/2002.La ricorrente espone che il Tribunale di Spoleto ha fatto applicazione dell’art.
Art. 12, d.m. 30/05/2002
il primo motivo di ricorso denunciala violazione dell’art. 12 e la falsa applicazione dell’art.
Art. 1, d.m. 30/05/2002
Il dott. Alberti resiste con controricorso. Vanessa Seguiti e Tiziana Vella sono rimaste intimate. La memoria della ricorrente, datata 09/05/2024, è inammissibile perché depositata oltre il termine di cui all’art. 380 bis. 1 c.p.c. Considerato che:
Art. 29, d.m. 30/05/2002
Art. 380 bis. 1 c.p.c.
La memoria della ricorrente, datata 09/05/2024, è inammissibile perché depositata oltre il termine di cui all’art. 380 bis. 1 c.p.c. Considerato che:
Art. 360, n. 5, c.p.c.
il terzo motivo, sotto la rubrica “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e difetto di motivazione, in relazione, all’art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15465 del 20/06/2013, Rv. 626981 - 01
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13614/2019proposto da: REDILER COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata Roma, Via Donatello, 75, presso lo studio dell’avvocato Francesco Valsecchi (VLSFNC64L09H501U) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro ALBERTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore, 2, presso lo studio dell’avvocato Angelo Stefanori, rappresentato e difeso dall’avvocato Brunella Pauselli (PSLBNL65H64G478U). -Controricorrente - Nonché contro SEGUITI VANESSA, VELLA TIZIANA. -Intimate - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Spoleto R.G. n. 1191/2018 depositata il 02/04/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSOCTUUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Riccardo Guida. Rilevato che:

1. Rediler Costruzioni Srl (“Rediler”) ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Spoleto, ai sensi dell’art. 15, d.lgs. n. 150 del 2011,e dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto emesso dal medesimo ufficio il 04/05/2018, che liquidava € 6.000,00, a titolo di onorari, al dott. Giovanni Alberti, come compenso per la c.t.u. dal medesimo svolta nella causa civile promossa da Vanessa Seguiti e da Tiziana Vella, acquirenti di due appartamenti dell’edificio costruito da Rediler , le quali lamentavano gravi irregolarità nell’immobile.

Il Tribunale di Spoleto, con ordinanza depositata il 02/04/2019, ha respinto l’opposizione sul rilievo che, in mancanza di certezza circa il valore della controversia, pur trattandosi di consulenza in materia di costruzioni edilizie, non era applicabile l’art. 11 del d.m. 30/05/2002 – norma, questa, c onfacente l’attività svolta del consulente, a differenza dell’art. 12, invocato dalla società opponente- che prevede va una liquidazione per scaglioni, in base al valore del bene, ma il criterio per vacazioni, come indicato dal consulente d’ufficio; 2.Rediler ricorre per cassazione, con tre motivi .

Il dott. Alberti resiste con controricorso. Vanessa Seguiti e Tiziana Vella sono rimaste intimate. La memoria della ricorrente, datata 09/05/2024, è inammissibile perché depositata oltre il termine di cui all’art. 380 bis. 1 c.p.c. Considerato che:

1. il primo motivo di ricorso denunciala violazione dell’art. 12 e la falsa applicazione dell’art. 11, d.m. 30/05/2002.La ricorrente espone che il Tribunale di Spoleto ha fatto applicazione dell’art. 11, mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 12, che prevede un compenso in misura fissa tra un minimo di € 145,12 e un massimo di € 970,42;

2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 29, d.m. 30/05/2002 , per avere l’ordinanza impugnata applicato il criterio residuale della liquidazione dell’onorario in base allevacazioni , sull’assunto dell’impossibilità di accertare il valore della causa, senza considerare che lo stesso consulente d’ufficio, nella sua comparsa di costituzione e risposta, aveva indicato il valore della controversia e i corrispondenti scaglioni;

3. il terzo motivo, sotto la rubrica “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e difetto di motivazione, in relazione, all’art. 360 n.

5) c.p.c.”, lamenta che il Tribunaledi Spoleto , ha riconosciuto al c.t.u. 735 vacazioni (pari a 1470 ore di lavoro), senza spiegarne la ragione e trascurando il fatto che, per la verifica dei vizi degli appartamenti delle signore Seguiti e Vella (per un ammontare di € 8.713,45), sono s tati necessari due accessi (uno sul posto e uno presso il Comune di Spello), per un totale di due mezze giornate di lavoro, documentate nei verbali delle operazioni. Al Tribunale viene anche addebitato di avere omesso di esaminare il fatto decisivo che le indagini fonometriche e gli accertamenti del rumore sono stati effettuati da un altro tecnico (l’ing. Badolato),che la ricorrente ha regolarmente pagato;

4. il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l’assorbimento del primo motivo;4.1. quanto al secondo motivo, l’ordinanza impugnata (pag. 3), alla stregua di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, premette che, per il tipo di attività svolta dal c.t.u., la norma di riferimento, ai fini della liquidazione del compenso, doveva essere l’art. 11, d.m. 30/05/2002, e non l’art. 12 del medesimo decreto, al contrario di quanto prospettato da Rediler. L’art. 11 riguarda la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie e prevede la liquidazione dell’onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

L’art. 12 riguarda la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, etc., e prevede la liquidazione dell’onorario in misura fissa, da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42. Ora, una volta individuata la norma di riferimento ai fini della liquidazione del compenso del c.t.u., il giudice di merito non avrebbe dovuto utilizzare il criterio residuale delle vacazioni, invocando la mera difficoltà di determinare il valore della causa (quale parametro per la liquidazione del compenso ai sensi dell’articolo 11).

Si deve al riguardo richiamare il costante orientamento di questa Corte (tra le altre, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15465 del 20/06/2013, Rv. 626981 - 01) , al quale va dato continuità, secondo cui, a i fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, che l’art. 11 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002 dichiara calcolabile sulla base del criterio a scaglioni, la mancanza di certezza sul valore dell’immobile non giustifica di per sé il ricorso al criterio delle vacazioni, che ha carattere solo residuale, dovendo il giudice in tale ipotesi verificare se la valutazione sia possibile sulla base di quanto risulta dagli atti, potendo anche basarsi sui valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui.

In relazione al terzo motivo, attinente al criterio residuale delle vacazioni, osserva la Corte che l’ordinanza del Tribunale di Spoleto, per un verso, è priva di un’adeguata struttura argomentativa, in mancanza di indicazione delle ragioni per le quali reputa congrua la liquidazione di 735 vacazioni, pari a un arco temporale di 1470 ore di lavoro, la cui intrinseca irragionevolezza era stata stigmatizzata dall’opponente; per altro verso, omette l’esame di un fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), rappresentato dalla circostanza (riferita in ricorso e non contestata dal dott.

Alberti) che le indagini fonometricheerano state svolte da un altro tecnico, separatamente remunerato dalla ricorrente;

5. in conclusione, accolto il ricorso nei termini sopra specificati, l’ordinanza è cassata, con rinvio al giudice a quo, che determinerà il compenso spettante al c.t.u. attenendosi al principio di diritto sopra enunciato;

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Spoleto, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.