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Decreto — n. 18143/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 18143/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The primary appellant, Falbo Antonio, and the incidental appellant did not act within the statutory timeframe, leading to the automatic waiver of their rights. Consequently, the court ordered the extinction of the proceedings and awarded litigation costs to the respondent, Italia Turismo S.p.A.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction time limit for decision deemed waiver of appeal cassation procedure litigation costs allocation spese di esecuzione spese di ristrutturazione spese di manutenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
334, secondo comma, c.p.c., e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo ex art. 334, secondo comma, c.p.c., e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
334, secondo comma, c.p.c., e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 227/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: FALBO ANTONIO + 1,difesi come in atti ; contro ITALIA TURISMO S.P.A., difes a come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale,abbiano chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo ex art. 334, secondo comma, c.p.c., e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 5 00,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 0