Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18139/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal renunciation of the legal recourse within the statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 18139/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally renounced the recourse after the forty-day deadline for a decision had passed. The appellant, represented by counsel, explicitly stated the intention to withdraw the appeal without requesting a ruling on the merits. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs for all opposing parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party renounces a cassation appeal after the forty-day period for a decision has elapsed without requesting a ruling, the judgment is extinguished and the renouncing party bears the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal formal renunciation extinguishment of proceedings forty-day deadline litigation costs allocation dispensa dal versamento delle spese assunzione delle spese riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in assenza di accettazione della rinuncia, deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2267/2024 R.G. proposto da : IKEH IJEOMA EVANGELINE, elettivamente domiciliata in ROMA CIRC.NE CLODIA N. 80, presso lo studio dell’avvocato MALARA LORENZO MARIA (MLRLNZ69L27H501E) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LEOTTI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 3, presso lo studio dell’avvocato MOLINARO LUIGI (MLNLGU69C07F370F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GIUNTI ANNA, LEOTTI ANDREA, LEOTTI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BETTOLO 3, presso lo studio dell’avvocato MOLINARO LUIGI (MLNLGU69C07F370F) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro KRAFT EDGAR -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2312/2023 depositata il 14/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso ma avendo anzia dichiarato di rinunciare al ricorso; Ritenuto, pertanto, che per effetto della rinuncia deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in assenza di accettazione della rinuncia, deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acce