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Decreto — n. 18138/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18138/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18138/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1479/2024 R.G. proposto da : CICCARELLI LIVIO, BERTOLETTI GIUSEPPINA TERESA, elettivamente domiciliati in MANTOVA VIA ACERBI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIANOLIO PAOLO (GNLPLA63L02E897X) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CICCARELLI LIVIO (CCCLVI57C31F839N) -ricorrenti- contro SOCIETA' IL MATTONE SAS DI MASSIMO LOMBARDI, elettivamente domiciliata in LODI VIA SANTA MARIA DEL SOLE N. 34, presso lo studio dell’avvocato MASCHERONI MARCO (MSCMRC78T07E648F) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LODI n.384/2023 depositata il 07/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18138/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CICCARELLI LIVIO, BERTOLETTI GIUSEPPINA TERESA, elettivamente domiciliati in MANTOVA VIA ACERBI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIANOLIO PAOLO (GNLPLA63L02E897X) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CICCARELLI LIVIO (CCCLVI57C31F839N) -ricorrenti- contro SOCIETA' IL MATTONE SAS DI MASSIMO LOMBARDI, elettivamente domiciliata in LODI VIA SANTA MARIA DEL SOLE N. 34, presso lo studio dell’avvocato MASCHERONI MARCO (MSCMRC78T07E648F) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LODI n.384/2023 depositata il 07/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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correzione di errore materiale recupero dei costi compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali ripristino dello stato precedente condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
34, presso lo studio dell’avvocato MASCHERONI MARCO (MSCMRC78T07E648F) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LODI n.384/2023 depositata il 07/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1479/2024 R.G. proposto da : CICCARELLI LIVIO, BERTOLETTI GIUSEPPINA TERESA, elettivamente domiciliati in MANTOVA VIA ACERBI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIANOLIO PAOLO (GNLPLA63L02E897X) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CICCARELLI LIVIO (CCCLVI57C31F839N) -ricorrenti- contro SOCIETA' IL MATTONE SAS DI MASSIMO LOMBARDI, elettivamente domiciliata in LODI VIA SANTA MARIA DEL SOLE N. 34, presso lo studio dell’avvocato MASCHERONI MARCO (MSCMRC78T07E648F) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LODI n.384/2023 depositata il 07/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge