Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18134/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to prior judgment extinguishing the dispute over surveyor fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18134/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest in the litigation. The appellant had previously obtained reimbursement of surveyor fees from the losing parties following a final judgment, thereby eliminating the subject matter of the dispute. Consequently, the court ruled that no legal interest remained to justify the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: When a subsequent judgment extinguishes the subject matter of the dispute, the subsequent lack of interest renders the cassation appeal inadmissible, precluding the application of the fee non-repayment rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
sopravvenuta carenza interesse estinzione processo giudizio di legittimità spese avvocato giudizio di cassazione ripetibili dell'avvocato compenso per prestazioni recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002 n. 115
In quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta infine l’applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 31119/2023, 25557/2023
Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383
Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass.
Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542
28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass.
Cass. 2 luglio 2015 n. 13636
3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4413/2019proposto da: MAZZA DIEGO, elettivamente domiciliato in Roma Via Tibullo, 10, presso lo studio dell’avvocato Fabio Collavini (CLLFBA71R09H501O) rappresentato e difeso dall’avvocato Diego Mazza (MZZDGI69D15B300Q). -Ricorrente - Contro MAZZA MARCO, SQUERI FAUSTA, MEZZETTA ROBERTA, LUSARDI RENZO, MEZZETTA ENRICA, PIANFORINI LUCA. -Intimati - Avverso l ’ordinanza del Tribunale di Parma R.G. n. 229/2018 depositata il 26/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Riccardo Guida. LIQUIDAZIONE COMPENSOCTUFATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’avv. Diego Mazza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di dieci motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma, in data 26/11/2018, che, in parziale accoglimento dell’opposizione della stessa parte, ha ridotto a € 3.200,00, oltre € 230,08 per spese, l’importo liquidato al c.t.u. dal medesimo Tribunale nell’àmbito di un giudizio in materia di servitù di passaggio coattivo.

2. Le parti intimate non hanno svolto attivitàdifensiva. 3.In data 21/04/2022, il ricorrente ha chiesto che la Corte dia atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso – e questo perché, nel frattempo, il Tribunale di Parma , con sentenza n. 456/2021, passata in giudicato, ha posto a carico delle parti soccombenti Renzo Lusardi ed Enrica Mezzetta le spese di c.t.u. e, in conseguenza di tale pronuncia, lo stesso avv. Mazzaha ottenuto il rimborso delle spese di c.t.u. che aveva anticipato – e condanni controparte alle spese del giudizio di legittimità.

4. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (ex multis, Cass. nn. 31119/2023, 25557/2023), per effetto della cessazione della materia del contendere che, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire e a contraddire, cioè ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.5. Le spese del giudizio di cassazione del ricorrente non sono ripetibili in mancanza di evidenza della fondatezza dei motivi di ricorso.

6. In quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta infine l’applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità originaria della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara, altresì, non ripetibili le spese del giudizio di cassazione del ricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell