Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. Maria Luisa Gremesse, represented by Antonio Caruso and Enrico Ivela, did not act to preserve the appeal against the Second Instance Court's ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23979/2023 R.G. proposto da : GREMESE MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato CARUSO ANTONIO (CRSNTN67P27L063N) rappresentata e difes a dall'avvocato IVELLA ENRICO (VLLNRC37S18F205N) -ricorrente- contro GREMESE CARLO, elettivamente domiciliato in FONDI VICO I SANTORRE DI SANTAROSA N. 7 P, presso lo studio dell’avvocato MARTELLUCCI FRANCO (MRTFNC63A01D662U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GREMESE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato CONFORTI SERAFINO (CNFSFN68M07D086E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAZZARIN GIOVANNI (LZZGNN72E16H501Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4114/2023 depositata il 07/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli access