Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed to end proceedings without costs ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's withdrawal and the appellees' adherence. The underlying dispute involved condominium maintenance costs and damage claims between the Guastella and Pasqualetto families. Since both parties voluntarily abandoned the litigation, the Court ruled that no further procedural measures regarding costs could be taken.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When both parties withdraw their appeal and counter-appeal, the cassation judgment is extinguished without any ruling on costs or the application of the unified contribution rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
24 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24066/2018 proposto da: Guastella Maria, difesadall'avvocato Antonino Ficarra ; -ricorrente- contro Pasqualetto Gaetano, Bognanni Carmela, difes i dall'avvocato Fausto Gae- tano Giuliana; -controricorrenti- avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 417 /2017 de positata i l 20/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere relatore Remo Caponi; udito il P.M, nella persona del Sostituto P .G. Tommaso Basile, ch e ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatti di causae ragioni della decisione Gaetano Pasqualetto e Carmela Bognanni narrano di avere provveduto a lavori di manutenzione e rifacimento del tetto condominiale, resiurgente- mente necessari per le infiltrazioni d’acqua dannose per il loro 2di 2 – 24 066 /2018 – 2 – 9 / 5 /202 4 ( 1 5 ) – Caponi Est. appartamento e convengono dinanzi al Giudice di Pace di Mazzarino Angelo Bognanni e Maria Guastella per la condanna al rimborso della quota delle correlative spese da loro anticipate, pari a circa € 1.638, e della quota delle spese per la conseguente tinteggiatura dell’appartamento, pari a € 450.
I convenuti propongono eccezioni di rito, rigettate con sentenza non defini- tiva, e riconvenzionali per il risarcimento dei danni derivanti al loro appar- tamento da infiltrazioni da condutture dell’appartamento degliattori e per l’indennità ex art. 1127 c.c. per sopraelevazione del lastrico solare. In primo grado è accolta la domanda degli attori e sono rigettate le riconvenzionali dei convenuti. Il Tribunale rigetta l’appello. Ricorrono in cassazione i convenuti con nove motivi. Resistono gli attori con controricorso.Con atto del 24/4/2024 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione e i controricorrenti vi hanno aderito.
Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione, senza l’adozione di alcun provvedi- mento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte una talestatuizione (cosicché non è da considerare l’istanza di liquidazione dei compensi, depositata il 14/5/2024 dall’avvocato Fausto Giuliana). Inol- tre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.
Cass 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Così deciso a Roma, nella