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Decreto — n. 17900/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17900/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17900/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1592/2023 R.G. proposto da : ALOI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma Circ.ne Clodia 80, presso lo studio dell’avvocato Alberto Prosperini (PRSLRT56C01H501K) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro PREFETTURA DI ROMA -U.T.G. -Intimata – avverso la sentenzadel Tribunale del Roma n. 10224/2022 depositata il 24/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 17900/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ALOI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma Circ.ne Clodia 80, presso lo studio dell’avvocato Alberto Prosperini (PRSLRT56C01H501K) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro PREFETTURA DI ROMA -U.T.G. -Intimata – avverso la sentenzadel Tribunale del Roma n. 10224/2022 depositata il 24/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio spese di difesa anticipo delle spese indennità di patrocinio spese di sostentamento spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1592/2023 R.G. proposto da : ALOI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma Circ.ne Clodia 80, presso lo studio dell’avvocato Alberto Prosperini (PRSLRT56C01H501K) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro PREFETTURA DI ROMA -U.T.G. -Intimata – avverso la sentenzadel Tribunale del Roma n. 10224/2022 depositata il 24/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così de