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Ordinanza — n. 17874/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for failing to update vehicle registration documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17874/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a car agency owner against a fine for failing to update vehicle registration documents. The agency owner argued that document withdrawal was discretionary and that the sanction was too severe, but the court found these claims unfounded. The court ruled that the law mandates document withdrawal for new registrations and that the opposing party failed to prove the absence of fault.

Regesto Legislator

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Art. 9 co. 2 l. 264/1991; Art. 7 co. 1 l. 264/1991: The withdrawal of the vehicle registration certificate is mandatory for new registrations, and administrative sanctions apply when this obligation is not fulfilled without valid justification.

Parole chiave

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vehicle registration update administrative fine enforcement mandatory document withdrawal good faith exemption burden of proof fault infrazione alle norme della circolazione revoca della licenza condurre contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 9 co. 2 l. 264/1991
Si deduce violazione dell’art. 92 Codice della Strada (CdS) e dell’art.
Art. 7 co. 1 l. 264/1991
92 Codice della Strada (CdS) e dell’art. 7 co. 1 l. 264/1991.
Art. 3 l. 689/1981
14), infine,denuncia ex art. 3 l. 689/1981 il mancato riconoscimento dell'esimente della buona fede o dell'errore scusabile.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
da ultimo Cass. 10505/24), in questo caso la n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10505/24
da ultimo Cass. 10505/24), in questo caso la n.
Cass. 4579/2013
Cass. 19989/17
Cass. 19989/17 e 8247/24.
Cass. 8247/24
Cass. 1177/20
tra le varie, Cass. 1177/20 ), onere non assolto secondo l’ac- certamento incensurabile del giudice di merito (sentenza p.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 11386/2021 proposto da: Bosco Roberto, difesodall'avvocato Vincenzo Ioz z ia ; -ricorrente- contro Libero Consorzio Comunale Ragusa, difeso da ll’avvocato Salvatore Mezza- salma, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoGiancarlo Costa; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania 1719/2020 del 16/10/2020. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Il titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche propose dinanzi al Tribunale di Ragusa opposizione a ordinanza-ingiunzione del 25/11/14 di pagamento di sanzione pecuniaria di € 1.030,00con sanzione accessoria di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività , emessa dalla Provincia sulla base dell’art. 9 co. 2 l. 264/1991, per l’omessa trascrizione 2di 3 – 11386/2021 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 17 ) – Caponi Est. del passaggio di proprietà di un veicolo e il mancato aggiornamento della carta di circolazione (c.d.c.).

Il titolare dell’agenzia subìla sanzione a seguito di un controllo su strada il 6/5/2014 nei confronti di una persona che l’aveva incaricato della pratica relativa all'acquisto di un autoveicolo compiuto nell’autunno dell’anno precedente e che esibìuna c.d.c. intestata al precedente proprietario. Rigettata l’opposizione in primo e secondo grado, la parte privata ricorre in cassazione con tre motivi. Il Libero Consorzio Comunale Ragusa resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1 Il primo motivo (p.

7) fa valere che il ritiro la carta di circolazione per gli adempimenti richiesti è rimesso alla discrezionalità dell’agenzia. Si deduce violazione dell’art. 92 Codice della Strada (CdS) e dell’art. 7 co. 1 l. 264/1991. Il motivoè infondato. L’art. 7 co. 1 l. 264/1991,nel testo novellato nel 2010, prevede l’obbligo del ritiro della c.d.c. per procedere agli adempimenti. Non prevale una interpretazione diversa ad opera di una circolare ministeriale(cfr. da ultimo Cass. 10505/24), in questo caso la n. 4579/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che comunque è esaminata dal ricorrente in modo parziale, poiché non è consideratala parte in cui essa indica i casi in cui ilritiro è necessario.

Nelcaso di specie ( in cui si tratta di vendita di un veicolo ) , è da procedere al rilascio di una nuova c.d.c., precedut o appunto dal ritiro della vecchia c.d.c. 2 Il secondo motivo denuncia che la Corte di appello ha applicato il regime sanzionatorio più grave rilevando irregolarità persistenti e ripetute. Si deduce violazione dell’art. 9 co. 2l. 264/1991. 3di 3 – 11386/2021 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 17 ) – Caponi Est. Il motivoè inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi (v. pag. 5 sentenza impugnata)basata sull’inammissibilità della censura in appello in quanto nuova.

Sul motivo che non coglie la ratio decidendi cfr. Cass. 19989/17 e 8247/24. 3 Il terzo motivo (p. 14), infine,denuncia ex art. 3 l. 689/1981 il mancato riconoscimento dell'esimente della buona fede o dell'errore scusabile. Il motivo è infondato, poiché l’opponente è onerato della prova del difetto di colpa(cfr. tra le varie, Cass. 1177/20 ), onere non assolto secondo l’ac- certamento incensurabile del giudice di merito (sentenza p. 5) . 3. –In conclusione, il ricorso è respinto . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €1.800,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il