Cassation court dismisses appeal against traffic fine, citing lack of good faith and labor inspector competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Centro Express s.a.s. and others against a second-instance ruling that upheld traffic violations. The lower court had found the company lacked good faith regarding excessive driving hours and rest period breaches, while also confirming the labor inspectorate's jurisdiction to impose sanctions. The supreme court dismissed the appeal as unfounded, noting the first-instance court correctly assessed the lack of good faith and that the labor inspectorate possesses the requisite competence to issue such penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 360-bis n. 1 c.p.c.; Art. 31 l. 689/1981; Art. 174 CdS; Art. 13 d.p.r. 115/2002: The appeal is inadmissible for lack of interest regarding good faith findings and incompetent to challenge the labor inspectorate's jurisdiction, while the appeal is rejected for failing to prove the absence of good faith.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 28266/2020 proposto da: Centro Expresss.a.s., ROSATI ROMOLO, SANTINI GIORGIO, RIGHI CARLO, difesi dall'avvocato Pierluigi Vossi e domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocatoLuca Pellicelli; -ricorrenti- contro Prefettura di Perugia, U fficio T erritoriale di G overno, M inistero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali,Direzione Territoriale del Lavoro; -intimati- avversola sentenza del Tribunale di Perugia 160/2020 de l 30/1/2020 . Uditala relazione de l consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Centro Express s.a.s. e gli altri soggetti in epigrafe indicati, propo se ro dinanzi al Giudice di Pace(GdP) di Todi nei confronti della Prefettura di Pe- rugia e della Direzione Territoriale del Lavoro opposizioni a ordinanz e in- giunzione di pagamento emesseper violazioni del Codice della strada (Cds) (ore di guida eccessive, inosservanza dei periodi di pausa e di riposo 2di 4 – 28266/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 20 ) – Caponi Est. giornaliero), rilevate attraverso il controllo del cronotachigrafo degli auto- mezzi di trasporto della ditta.
In primo grado, previa riunione dei procedimenti, l e opposizioni fu rono accolte, in secondo grado, invece, sono state rigettate. Ricorronoin cassazione Centro Express srl e gli altri opponenti in epigrafe indicati,con quattro motivi. Rimangono intimate le pubbliche amministra- zioni. Ragioni della decisione 1. - È da rilevare preliminarmente il grave errore di notifica del ricorso per cassazione presso l’Avvocatura D istrettuale dello Stato di Perugia, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato . Tuttavia, impartire un ordine di rinnovazioneè inutile, poiché – come a breve si vedrà - il ricorso è infondato(cfr. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018). 2. - Il primo motivo (p.
16) denuncia ex art. 112 c.p.c. che il Tribunale ha erroneamente ravvisato un vizio in cui è incorsa la pronuncia di primo grado nell’accogliere l’opposizione argomentando la buona fede e la mancata contestazione immediata delle infrazioni. Si fa valere che il Gdp ha esercitato correttamente il potere di interpretare la domanda, desumendo profili impliciti dei motivi di opposizioneproposti esplicitamente, che sono il difetto di competenza degli organi accertatori e l’insussistenza delle violazioni. Il primo motivo è infondato sotto il profilo della mancata contestazione immediata, che in effetti non è riconducibile ai motivi di opposizione (sentenza, p. 30 che il ricorso non attinge), mentre è inammissibile per difetto di interesse sotto il profilo della buona fede (quand’anche lo si potesse ricondurre alla censura generale d’inesistenza della violazione).
Infatti, il Tribunale ha accertato nel merito l’inesistenza di buona fede. Il primo motivo è da disattendere. 3di 4 – 28266/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 20 ) – Caponi Est. 2. - Il secondo motivo (p. 22 ss.) denuncia l’inosservanza dell’obbligo di indicare le ragioni della mancata contestazione immediata. Si deduce violazione degli artt. 174, 200 e 201 CdS e artt. 384-385 reg. esec. CdS. Il secondo motivo è inammissibile per due ragioni distinte. Il rigettoprecedente (cfr. indietro, paragrafo n.
1) del profilo concernente il vizio della mancata contestazione immediata comporta l’accertamentoche il giudice di primo grado è effettivamente incorso nel vizio di ultrapetizione pronunciandosi su tale profilo. Ne seguel’inammissibilità di questo motivo, anche per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché ruota attorno al contenuto dei verbali di accertamento e non offre neppure elementi necessari al loro reperimento nel fascicolo (v. Sez. 1 -, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). 3. -Il terzo motivo censura che la Corte di appello ha accertato il difetto di buona fede. Si deduce violazione dell’art. 3 l. 689/1981. Il motivo è infondato. Si chiede infatti di rivalutare un accertamento di fatto congruamente motivato (cfr. sentenza, p. 34), anche alla luce del mancato assolvimento dell’onere di provare il difetto di colpa, incombente sul ricorrente (in questo senso, cfr., tra le più recenti, Cass. 24386/2023). 4. - Il quarto motivo (p.
37) denuncia l’errore della sentenza per non avere riscontrato l’incompetenza dell'Ispettorato del lavoro ad irrogare la sanzione. Si deduce violazione degli artt. 174 CdS e dei reg. europei 3820/1985, 3821/1985, 561/2006. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. poiché la pronuncia impugnata è in linea con la giurisprudenza più recente che afferma la competenza dell’Ispettorato del lavoro (cfr. Cass. 38489/2021, 18462/2020, 22896/2018, 20594/2016) e il motivo non offre spunti per rimeditare tale orientamento.L’isolato precedente del 2011 citato in ricorso a pag. 39 deve pertanto ritenersi ormai superato. 4di 4 – 28266/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 20 ) – Caponi Est. 5. -Il ricorso è rigettato.
Le controparti non hanno svolto attività difen- siva, quindi non vi è da provvedere sulle spese. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il