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Ordinanza — n. 17862/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative fine for online gaming totems, upholding lower court's finding of legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17862/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mariano Marcone's appeal against an administrative fine of €20,000 imposed for operating online gaming totems. The lower courts found that the defendant violated gambling regulations by allowing these devices, which offer monetary prizes, to be used for online play. The supreme court affirmed that the lower courts correctly applied the law and provided sufficient reasoning, rejecting arguments that the devices lacked a gambling element or that facts were unclear.

Regesto Legislator

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Art. 110 t.u.l.p.s. 2; Art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012: The installation of totem devices enabling online gambling with monetary prizes constitutes a violation of administrative gambling laws, and the lower courts' factual assessment stands without error.

Parole chiave

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administrative fine online gambling totem devices monetary prizes Cassation appeal gambling regulations legal violation abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 110 t.u.l.p.s. 2
Art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012
4 c.p.c., anche in relazione all’art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012.
Art. 1 co. 636 ss. l. 190/2014
Si deduce violazione dell’art. 1 co. 636 ss. l. 190/2014.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
artt. 118 disp. att. c.p
Si deduce viola- zione degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 co.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 2767/2023
per tutte Cass. SU 2767/2023in motivazione).
Cass. 37176/2022
Cassation court dismisses appeal against customs fine for unauthorized gambling device in bar.
Cass. 895/2020
Cass. 102/2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso21467/2022 proposto da : Marcone Mariano, difesodall'avvocato Aldo Lucarelli e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoAlfredo Irti; -ricorrente- contro Agenzia delle Dogane edei Monopoli di Bari, rappresentata e difesa da ll’A v- vocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avversola sentenza della Corte di appello di Bari 1179/2022 depositata il 12/7/2022. Uditala relazione de l consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Mariano Marcone propose dinanzi al Tribunale di Bari nei confronti dell’Agenzia delle Dogane di Bari opposizione a ordinanza ingiunzione di pa- gamento di sanzione amministrativa di € 20.000,00per aver installato ap- parecchi e congegni (nella specie: totem) e/o averne consentito l’uso per giocare su piattaforme on line,in violazione dell’art. 110 t.u.l.p.s. 2di 3 – 21467/2022 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 19 ) – Caponi Est.

Il Tribunale rigettò l’opposizione con sentenza confermata dallaCorte di Appellodi Bari del 12.7.2022. Ricorre in cassazione il Marconecon cinque motivi. Resiste l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Baricon controricorso. Ragioni della decisione 1. - I primi tre motivi (p. 5, 7, 11) denunciano sotto diversi profili la motivazione apparente sulla sussistenza della violazione. Si deduce viola- zione degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., anche in relazione all’art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012. I primi tre motivi sono infondati.

Ricostruito analiticamente il quadro normativo rilevante, la Corte di appello lo applica al caso di specie, relativo ai totem, offrendo ragioni effettive, risolute e coerenti del proprio convincimento sulla violazione dell’art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012, rendendo chiaramente percepibile il fondamento della decisione (p. 7 ss. sentenza impugnata ). Pertanto non sussiste il vizio di motivazione apparente(sul quale cfr. per tutte Cass. SU 2767/2023in motivazione). 2. -Il quarto motivo (v. ricorso p. 13 ss.) denuncia l’applicazione dell’art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012 ad un punto di commercializzazione costituito da una semplice postazione internet, in cui non si dà possibilità di vincita in denaro.

Il quinto motivo denuncia mancanza della prova circa la possibilità di vincite in denaro. Si deduce violazione dell’art. 1 co. 636 ss. l. 190/2014. Il quarto e il quinto motivo sono da esaminare contestualmente. Essi sono infondati. Infatti, pur nella distinzione dei profili che essi attaccano, essi sono ispirati da una medesima impostazione, cioè che:(a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un ulterioreaccertamento in fatto relativo alla stessa 3di 3 – 21467/2022 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 19 ) – Caponi Est. controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione coerente(p. 9 s.), senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.). 3. - Per quando riguarda i c.d. t otem ( apparecchiatura che permette la navigazione in Internet tramite l'utilizzo di una Smart Card ricaricabile, for- nita ad ogni utente con possibilità di incrementare la ricarica partecipando a diversi giochi di sorte con vincite in denaro ) la pronuncia di merito che così si conferma è in linea con i precedenti di questa Corte (cfr.

Cass.37176/2022, 895/2020; 102/2016). 4. –In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €2.500, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista